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Mercoledì 11 DICEMBRE 2013
Dal comma 301 al 400: dal Pubblico impiego al Fsn
COMMA 302 (Pubblico impiego)
1. 2929. Marco Di Stefano
Al comma 302, sopprimere le parole: per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.
1. 178. Polverini
Al comma 302, eliminare le parole: e senza possibilità di recupero per la parte economica.
1. 1741. Rossi, Fauttilli
Al comma 302 dopo le parole: parte economica, aggiungere il seguente periodo: Per il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso si procede inoltre alla concertazione economica, a saldi di spesa invariati, finalizzata alla razionalizzazione del trattamento economico accessorio.
1. 2903. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi
Dopo il comma 302, aggiungere il seguente:
302-bis. Il comma 1 lettera a) dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale.
Conseguentemente sopprimere il comma 303.
COMMA 303 (Pubblico impiego)
1. 2896. Carnevali, Miotto, Covello, Senaldi
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 302 e 303 è destinato all'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica, medica e non medica e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015.
1. 2475. D'Incecco
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis: Le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 Luglio 2010 e al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 Luglio 2011, n. 111, non si applicano alle somme eventualmente percepite dal personale sanitario per compensi derivanti dalla partecipazione ai progetti per la realizzazione degli Obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e per la applicazione del tetto di spesa della medicina di base.
1. 2470. D'Incecco
Dopo il comma 303, aggiungere il seguente:
303-bis. Al fine di evitare un sottofinanziamento che potrebbe determinare l'impossibilità per la medicina di base di far fronte ai compiti previsti negli accordi nazionali e regionali, le regioni che applicano un tetto di spesa alla medicina di base devono destinare a tale tetto almeno una percentuale del fondo sanitario regionale pari al 7 per cento così come previsto dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario. Il tetto di spesa così definito deve essere totalmente utilizzato nella medicina di base anche attraverso un meccanismo di compensazione tra le varie voci che lo compongono purché nella regione venga garantito un equilibrio economico complessivo nel settore della medicina di base.
COMMA 305 (Rafforzamento personale servizi assistenziali)
1. 2881. Carnevali, Lenzi, Miotto, Murer, Scuvera, Patriarca, Biondelli, Burtone, Fossati, Beni, Bellanova, Iori, Casati, Grassi, Capone, Sbrollini, Amato, D'Incecco
Dopo il comma 305 inserire il seguente:
305-bis. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».
COMMA 319 (Fondo sanitario nazionale)
1. 2931. Miotto, Fabbri
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. Per l'anno 2014 il livello del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è rideterminato in 109.800 milioni di euro.
COMMA 320 (Finanziamento Ssn)
1. 1576 e 1. 564
Dopo il comma 320, inserire i seguenti:
320-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 4 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.
320-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: « 14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengono utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale».
1. 1010. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli
Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:
320-bis. L'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, decimo periodo è sostituito dal seguente:
«La determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente Stato Regioni».
COMMA 325 (Limite età dirigenti Ssn)
1. 2649. Nicchi
Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:
325-bis. All'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario dei Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, nonché dei professori medici ordinari e straordinari universitari, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio».
COMMA 357 (Costi standard)
1. 2167. Abrignani
dopo il comma 320 inserire i seguenti:
320-bis. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.
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