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Giovedì 14 OTTOBRE 2010
Dislessia: cosa prevede la legge
Ecco cosa prevede, in sintesi, la legge sulla dislessia approvata in Senato lo scorso 29 settembre (in allegato, a fondo pagina, il testo integrale del provvedimento)
Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (Art. 1)
La legge riconosce la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che vengono denominati “DSA”.
Per dislessia s’intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere. Per disgrafia s’intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in una difficoltà di realizzazione grafica. Per disortografia s’intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
Per discalculia s’intende un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi di calcolo.
Gli obiettivi che si prefigge la legge (Art. 2)
L’obiettivo della legge è quello di garantire alla persone con DSA: il diritto all’istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce ed eventuali percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione tra la scuola e le famiglie; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Le procedure per la diagnosi dei DSA (Art. 3)
La diagnosi dei DSA dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Inoltre, per gli studenti che nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato presentano persistenti difficoltà la scuola dovrà trasmettere un’apposita comunicazione alla famiglia. È altresì compito delle scuole, previa comunicazione alle famiglie, attivare strumenti idonei ad individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia non costituisce una diagnosi di DSA.
La formazione del personale scolastico relativo ai DSA (Art. 4)
Per gli anni 2010 e 2011 viene assicurata un’adeguata formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole per acquisire competenze didattico-metodologiche relative ai DSA. Per quest’attività formativa sono stati stanziati 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Gli interventi educativi e la didattica di supporto (Art.5)
La legge stabilisce che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso di tutto il loro percorso scolastico e universitario. La scuola garantisce agli studenti con DSA l’uso di una didattica personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti. Inoltre, la scuola dovrà introdurre strumenti compensativi (mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche), nonché misure dispensative per alcune prestazioni non essenziali ai fini dell’apprendimento. Anche per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere si dovranno adottare strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento. È possibile anche adottare l’esonero qualora fosse utile. In ogni caso agli studenti con DSA sono garantite durante il percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e valutazione anche per gli esami di Stato e di ammissione all’università, nonché gli esami universitari.
Agevolazioni per i familiari (Art. 6)
I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
Attuazione della legge e linee guida (Art. 7-8)
A quattro mesi dall’entrata in vigore della legge attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All’articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
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