quotidianosanità.it
stampa | chiudi
Giovedì 11 OTTOBRE 2012
Titolarità farmacia e procedimenti penali. Palagiano (Idv): “Grossa vittoria per tutti i farmacisti onesti”
La XII Commissione Affari Sociali ha approvato, con riformulazione, l’inserimento nel testo del decreto Balduzzi, dell’emendamento 11.01 presentato dall’On. Antonio Palagiano. L’emendamento originale era il seguente: “Articolo 11-bis . Al comma 811 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di rinvio a giudizio per i fatti disciplinati dal presente comma, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva”. E recepiva l’OdG 9/5025/142 approvato dalla Camera il 22.03.2012.
“Lo scopo della misura – spiega Palagiano in una nota - è impedire l’elusione della norma accessoria della decadenza della titolarità di Farmacia da parte dei Titolari condannati per truffa ai danni dello Stato per un importo superiore ai 50.000 Euro, come previsto dal comma 811 dell’articolo1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Nella sua interezza, il citato comma 811 recita come segue:
“Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l'autorità competente può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. “
“Nella pratica – spiega Palagiano - , la decadenza è stata spesso elusa da parte del titolare sotto giudizio, semplicemente vendendo la proprietà della titolarità, magari ad un familiare o ad una persona compiacente, subito prima del terzo grado di giudizio e di sentenza definitiva. Di fatto, quindi, la proprietà della titolarità rimaneva nella disponibilità di chi aveva truffato lo Stato”.
La riformulazione approvata dalla Commissione prevede che per impedire il trasferimento tra vivi non basti il rinvio a giudizio, ma sia necessaria una condanna in primo grado. “Ciò riduce, ma non annulla l’importanza della misura introdotta”, sottolinea il deputato dell’Italia dei Valori. Che commenta: “D’ora in avanti ci sarà un forte deterrente per i Titolari di Farmacia che volessero truffare lo Stato: in caso di condanna, non avranno più modo di evitare di essere allontanati dall’esercizio della professione”.
La licenza sarà revocata d’ufficio e dovrà essere rimessa Concorso, così che potrà essere attribuita ad un altro farmacista sicuramente più meritevole di fiducia da parte delle istituzioni.
“Ancora una volta – conclude Palagiano -, l’dv ha operato per la difesa delle regole e della legalità, nell’interesse dei tanti farmacisti onesti, che non meritano di essere infangati dall’operato di poche “mele marce” che riuscivano a farla franca impunemente, approfittando delle lungaggini della giustizia e di una carenza legislativa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA