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Lunedì 01 OTTOBRE 2012
Il trapianto da vivente in Italia
In Italia è consentita la donazione da vivente. Essa può avvenire tra persone che abbiamo un legame genetico, affettivo o legale. La prima legge che consente la donazione di rene da vivente è del 1967 (Legge n. 458 del 26 giugno 1967), quella sul fegato è del 1999 (Legge n. 483 del 16 dicembre 1999).
Lo scorso 13 settembre il Senato ha licenziato definitivamente e all’unanimità il disegno di legge 3291, già approvato nel maggio scorso dalla Camera dei Deputati, recante “Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. Nel nostro paese è permessa, anche, la donazione altruistica o “samaritana” di organi è ammessa per il solo rene, e segue gli indirizzi espressi dal Comitato Nazionale di Bioetica del 23 aprile 2010 e dal Consiglio Superiore di Sanità del 4 maggio 2010, nel rispetto della legge n. 458/67 e del suo regolamento attuativo n. 116 del 16 aprile 2010.
La donazione da vivente è un percorso che prevede una serie di passaggi volti alla tutela della salute sia del donatore che del ricevente. In particolare il primo passo riguarda tutti gli accertamenti sul benessere psicofisico del donatore. L’insieme delle valutazioni cliniche a cui è sottoposto il potenziale donatore, infatti, prevedono anche degli accertamenti di natura psicologica per verificare la capacità di esprimere un consenso libero e valido ai fini del dono. Se questa valutazione è ritenuta positiva, si segnala la coppia al Centro Regionale per i Trapianti.
A questo punto una commissione definita di “parte terza”, perché indipendente, valuta nuovamente il caso. A questo tipo di accertamento si aggiunge quello dell’autorità giudiziaria. Solo a conclusione positiva di questo iter si può procedere al prelievo dell’organo donato e al trapianto.
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