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Mercoledì 19 OTTOBRE 2022
Contratto comparto sanità. Ecco gli articoli su cui si sono scagliati i medici

Il contratto del comparto sanità è all’ultimo miglio ma ieri un po’ a sorpresa (essendo la preintesa tra Aran e sindacati delle professioni sanitaria stata firmata a giugno) i sindacati dei medici Anaao e Cimo-Fesmed in una nota congiunta hanno storto il naso evidenziando come “le nuove previsioni contrattuali introdurrebbero, per via pattizia, competenze professionali che la legge riserva alla categoria medica e non attribuisce ai profili sanitari. Inoltre, l’eccessiva genericità e ambiguità del testo potrebbe alimentare un conflitto di competenze e di ruoli tra diverse categorie di personale, con possibili ricadute in termini di responsabilità professionale e quindi di contenziosi”.

I sindacati oltre a chiedere un interpello all’Aran che oggi però ha respinto al mittente le critiche hanno anche scritto una lettera alla Corte dei conti che al momento sta esaminando il nuovo contratto e il cui via libera rappresenta l’ultimo passaggio dopo Mef e Governo per la firma definitiva.

Nella lettera Anaao e Cimo-Fesmed criticano due articoli. La prima è la disposizione di cui all’art. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) che “prevede espressamente che “Nell’ambito dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’incarico di funzione organizzativa comporta l’assunzione di specifiche responsabilità, anche amministrative, quali: -per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi;....

Allo stesso modo per i sindacati dei medici, “il successivo art. 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) prevede che “Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono individuabili i seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti l’incarico di funzione professionale in relazione alle aree di appartenenza, correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti ove richiesto per l’esercizio della professione:

Area Attività caratterizzante l’incarico Area dei professionisti della salute e dei funzionari Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato”.

Ebbene per Anaao e Cimo Fesmed dall’esame dei due articoli “sembra che al personale sanitario del comparto – destinatario degli incarichi di funzione quali ivi descritti – siano attribuite competenze professionali in ambiti diversi da quelli che la legge prevede per i rispettivi profili ordinamentali”.

In questo senso Anaao e Cimo-Fesmed ricordano quanto previsto dalla  Legge 10 agosto 2000, n.251 - Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica che prevede, all’art. 1 co. 1 per le Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica che “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”.

Inoltre per i sindacati dei medici le misure cozzerebbero anche con il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, che nel definire lo specifico profilo professionale, stabilisce che “...l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria” (art. 1, commi 1 e 2).

Per i sindacati dei medici in base alle citate disposizioni, “non sono rinvenibili nel profilo professionale (ad esempio) dell’infermiere, competenze specifiche in ambiti di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo: e questa osservazione vale – secondo i rispettivi ordinamenti – per tutte le altre professioni sanitarie assistenziali cui si applica il contratto collettivo in discussione. Del resto, come noto, le attività di prevenzione, diagnosi, cura e terapia sono riservate dalla legge  ai “laureati in medicina e chirurgia” (art. 1 co. 566 L. 23.12.2014 n. 190)”.

Da ultimo Anaao e Cimo-Fesmed rilevano come come l’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS), con atto in data 25.4.2009, ha introdotto la definizione europea di “atto medico” in termini del tutto coerenti con la richiamata previsione normativa:

"L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".

Ecco quindi le ragioni tecniche addotte dai sindacati dei medici per cui l’ipotesi di contratto del comparto finisce “per introdurre – in via surrettiziamente pattizia – competenze professionali che la legge non attribuisce agli specifici profili sanitari, ma che al contrario riserva alla categoria medica. A ciò va aggiunto, che l’eccessiva genericità e ambiguità delle norme collettive rischia di alimentare un conflitto di competenze e di ruoli tra diverse categorie di personale, con possibili ricadute negative sul piano della responsabilità civile verso terzi e in termini di crescita del contenzioso”.

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