Anzianità di servizio. Una breve interruzione contrattuale non interrompe il calcolo per le indennità maturate
Richiamando a una sentenza della Cassazione, i giudici del tribunale di Catania hanno stabilito che un gap di 25 giorni tra un contratto e l’altro, non influisce sull’esperienza maturata dal dirigente medico, al quale quindi deve essere riconosciuta l’indennità dovuta. Soddisfazione della Fismu: “Sentenza che riconosce i diritti dei medici, contro la precarietà. Pronti per una iniziativa nazionale”. LA SENTENZA
29 GEN - Per il risconocimento dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto collegato all’elemento di anzianità di servizio, la locuzione “senza soluzione di continuità” va interpretata in senso sostanziale e non letterale. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Catania accogliendo, con sentenza 5587 del 6 dicembre 2019, il ricorso di un dirigente medico ortopedico a cui l’azienda contestava ai fini del diritto all’indennità, una interruzione di 25 giorni tra un contratto e l’altro a tempo determinato, precedenti all’assunzione del medico con contratto a tempo indeterminato.
La pronuncia del Tribunale prende le mosse da due sentenze della Cassazione. “L’art. 89 della pretesa del Ccnl dell’area sanità per il triennio 2016/2018, stipulata in data 24 luglio 2019”, si legge infatti nella sentenza, “recependo” i giudizi della Corte di Cassazione Sez. Lav. 7440/ord del 26.3.20189 e numero 30562 del 26.11.2918, “ha previsto la valutazione dei servizi pre-ruolo prestati, anche con contratti a tempo determinato, ‘con o senza soluzione di continuità’”. “La Suprema Corte, poi - prosegue la sentenza del Tribunale di Catania - allo scopo di fugare dubbi simili a quelli sollevati”, ha “opportunamente precisato che la conclusione circa la continuità in senso sostanziale” e non letterale “del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità vale “non solo in relazione all’indennità di esclusività, ma anche ai fini ‘di ogni altro istituto collegato all’elemento di anzianità di servizio”.
I giudici hanno quindi condannato l’Azienda ad “adeguare l’indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima unificata in favore del ricorrente, tenendo conto della esperienza professionale” maturata dal medico “nei citati servizi pre-ruolo svolti a tempo determinato”.
Una sentenza accolta con grande soddisfazione dalla Fismu (Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti), secondo cui “giustizia è fatta”. La Fismu, peraltro, cita anche un’altra sentenza, a Caltanissetta, riguardante un ex medico dei servizi, a cui è stata riconosciuta l’esperienza professionale maturata in regime convenzionale al fine del riconoscimento della indennità di esclusività.
“Le due cause - spiega la Fismu in una nota - sono state sostenute da Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti”, che con il suo segretario generale,
Francesco Esposito ha sottolineato, intanto “le ricadute anche a livello nazionale di queste due sentenze che sono importanti per la tutela dei diritti dei medici”. “Sono due decisioni - aggiunge - che mettono un argine alla costante precarizzazione della professionalità medica, in due diverse aree della sanità pubblica e che consentono di garantire ai medici il rispetto dei contratti, in significativi aspetti economici”.
29 gennaio 2020
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