1 dicembre -
Gentile direttore,
la lettura del
comunicato sottoscritto congiuntamente dalle sigle dei massofisioterapisti AIMTES – CEM- SIMMAS e pubblicato il 22 novembre scorso rende quanto mai opportuna una breve ma puntuale replica.
Premesso che l’Associazione che rappresento ha già avuto modo di invitare la Senatrice Emilia De Biasi a denunciare alle competenti autorità i soggetti che l’avrebbero minacciata, evitando, in tal modo, di coinvolgere l’intera categoria dei fisioterapisti, e ha già preso le distanze da ogni atto di aggressione verso le istituzioni (http://aifi.net/lettera-aperta-alla-senatrice-de-biasi/), anche da parte di fisioterapisti, non si comprende invero l’utilità dell’intervento delle predette sigle, se non per la sua finalità consueta di denigrazione e offesa nei confronti della professione che questa Associazione rappresenta (definita, con livore che tradisce l’assenza di argomenti, “arrogante” e “calunniatrice”).
Ma non è questo che ci preme evidenziare, quanto la reiterazione di un evidente travisamento, che l’articolo ripropone, ed ovvero la tesi per cui quella del massofisioterapista sia (testualmente) ”una professione sanitaria che esiste e che si occupa di riabilitazione”, tesi peraltro sostenuta, nel medesimo testo, dal richiamo ad un decreto che riguarda solo categorie protette (soggetti non vedenti) e di cui peraltro non si menziona né il numero né la data.
Ebbene, proprio perché l’arroganza non ci appartiene, non risponderemo con nostre tesi, perché non le riteniamo superiori a quelle di nessuno. Ci limiteremo, invece, a riportare quanto contenuto in due sentenze definitive della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, le quali hanno chiarito quale sia il ruolo e la natura del “massofisioterapista” nell’attuale contesto normativo.
Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3325 del 17 giugno 2013 e n. 4788 del 19 ottobre 2015, ha affermato che “il massofisioterapista, secondo quanto previsto dal d.m. del Ministero dell’Istruzione del 7 settembre 1976 […] non esercita la propria attività con autonomia professionale, in quanto svolge terapie che gli competono “in ausilio all’opera dei medici” e “secondo le istruzioni del sanitario”. Ne consegue che “la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie”.
Anche il Giudice delle Leggi, a proposito degli “operatori di interesse sanitario”, tra cui va annoverato il massofisioterapista, ha sancito come “tali profili vanno riferiti esclusivamente ad attività aventi carattere "servente" ed "ausiliario" rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie - peraltro ad un livello inferiore rispetto a quello proprio delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie», anche esse rientranti nella materia delle «professioni di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost.» (sentenze n. 426 del 2006, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)” (Corte Costituzionale, sentenza n. 300 del 20 luglio 2007).
Il massofisioterapista, quindi, non è una professione sanitaria.
Non ci resta che auspicare che il legislatore, nel portare a termine la riforma, terrà conto dell’invito dei massofisioterapisti di impiegare nell’area riabilitativa soltanto “professionisti qualificati”.
In questo senso, che riteniamo sia il solo rispettoso dell’interesse dei pazienti, stiamo operando e continueremo ad operare.
Dott. Mauro Tavarnelli
Il Presidente Nazionale A.I.FI.