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QS Edizioni - venerdì 29 novembre 2024

Lettere al Direttore

Massofisioterapisti, c‘è un vuoto normativo sugli iscritti agli elenchi speciali 

di Luciano Zeli 
immagine 29 novembre - Gentile Direttore,
a seguito del documento di orientamento di FNOFI del 10 ottobre 2024, relativo allo svolgimento dei tirocini, si sta assistendo ad un promulgare di circolari, inviate dagli ordini periferici di FNOFI ai propri iscritti, in cui si evincono punti di dubbia o quantomeno libera interpretazione sulla figura del massofisioterapista iscritto negli Elenchi speciali ad esaurimento.

Come associazione di categoria non possiamo assistere passivamente al continuo prevaricamento dei diritti di questa figura né tantomeno restare indifferenti di fronte ad interventi arbitrari da parte di organi sussidiari dello Stato, che possano discriminare e ledere la dignità e la professionalità di migliaia di lavoratori.

Definire il massofisioterapista iscritto agli ESE “operatore di interesse sanitario”, accomunarlo al massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (arte ausiliaria delle professioni sanitarie), relegare il massofisioterapista ad un ruolo di ausiliario significa screditare una professione; azione questa ancor più grave se proviene da un organo istituzionale come un Ordine.

In tal senso abbiamo chiesto l’intervento anche della Direzione di FNO TSRM e PSTRP.

Ringraziamo pubblicamente la Presidente Dott.ssa Teresa Calandra e il Consigliere con delega agli aspetti giuridici Dott. Alessandro Beux per la presa di posizione a tutela degli iscritti negli ESE esplicitata con la circolare 46/2024 del 26 novembre. Circolare che coerentemente va a rafforzare quanto espresso in data 04.08.2020 nel documento inviato al Ministero della salute in cui lo stesso Ordine chiese che la denominazione utilizzata per i massofisioterapisti iscritti in ESE fosse “Professione sanitaria ad esaurimento”.

Ma entriamo ora nel merito della questione. Con la legge 43/2006 è stata confermata alle Regioni la competenza nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie già normate.

Nel caso del massofisioterapista saremmo però curiosi di sapere quale regione nello specifico ha chiesto l’istituzione del nuovo profilo come “operatore di interesse sanitario”; in che occasione la Conferenza Stato-Regioni ha approvato tale richiesta, quando il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità hanno avvalorato la proposta? Qual è il percorso formativo individuato per tale nuovo profilo e il settore di impiego?

Siamo tutti consapevoli che questo non è mai avvenuto e di conseguenza definire il massofisioterapista “operatore di interesse sanitario” equivale ad associarlo al nulla!

Da sempre sosteniamo che l’inquadramento che meglio definisce il massofisioterapista iscritto in ESE è quello di Professione sanitaria ad esaurimento e, come vedremo di seguito, le evidenze a supporto sono molteplici.

Con la legge 145/2018 sono stati istituiti gli Elenchi speciali ad esaurimento (D.M. 09/8/2019) afferenti all’Ordine nazionale delle professioni sanitarie FNO TSRM PSTRP.

La norma attribuisce un riconoscimento giuridico alla professione inquadrandola come professione sanitaria ad esaurimento “[…] coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, in occasione dell’incontro che FNCM ha avuto con il Vice Ministro On. Leo il 31 gennaio 2024, ha ribadito che nulla ostacola il riconoscimento delle prestazioni effettuate dal massofisioterapista iscritto negli Elenchi speciali come “prestazioni sanitarie” alle quali applicare il regime IVA previsto dalle norme in materia. Il MEF attende una comunicazione da parte del Ministero della salute al fine di diramare le opportune note esplicative.

L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E del 2020) ha chiarito che le prestazioni dei massofisioterapisti iscritti negli Elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, come tali, detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La figura, inoltre, è inserita tra quelle aventi diritto alla formazione creditizia ECM nel circuito Agenas/Co.Ge.APS.

Ora abbiamo bisogno che tutti questi elementi siano uniti al fine di caratterizzare, con un apposito provvedimento, “chi è” e “cosa fa” il massofisioterapista colmando così quel vuoto normativo più volte sottolineato anche dai giudici nei vari pronunciamenti.

Se il massofisioterapista iscritto agli ESE non è una professione sanitaria, in quanto la figura non è stata inclusa tra quelle del D.M. 29/03/2001 rimanendo confinata nel precedente ordinamento, se non è un “operatore di interesse sanitario” in quanto come tale non è mai stato istituito è evidente quanto sia necessario creare un apposito spazio all’interno del quale farlo confluire insieme alle altre professioni sanitarie non riordinate poste ad esaurimento.

Per questo riteniamo che solo la politica e le istituzioni abbiano gli strumenti idonei per intervenire in maniera definitiva, porre fine alle libere interpretazioni e salvaguardare l’attività lavorativa di migliaia di persone (sono più di 5000 i massofisioterapiati iscritti negli ESE).

Il Ministero della salute non può più restare indifferente, il suo silenzio diventa sempre più assordante.

Come associazione di categoria, abbiamo presentato le nostre istanze alla Direttrice del Dipartimento delle professioni sanitarie (Dottoressa Mainolfi) durante l’incontro avvenuto al Ministero della salute il 04 luglio 2023, abbiamo coinvolto esponenti del mondo politico, della formazione ed economia. Ad ognuno per la parte di competenza abbiamo spiegato l’importanza di quanto segue:

• istituzione dell’ELENCO NAZIONALE delle PROFESSIONI SANITARIE ad ESAURIMENTO nel quale afferiscono tutte le professioni sanitarie riconducibili al vecchio ordinamento (antecedente alla legge 42/99) e non ricomprese nel D.M. 29/3/2001 ma tutt’ora operative sul territorio nazionale;

• modifica della dicitura del massofisioterapista “operatore di interesse sanitario” riportata sul sito del Ministero della salute e sostituzione con professione sanitaria ad esaurimento, inserita nell’Elenco nazionale delle professioni sanitarie ad esaurimento;

• applicazione alle prestazioni sanitarie erogate dai massofisioterapisti delle norme in materia fiscale proprie delle prestazioni sanitarie così come sottolineato dal MEF e dalla AdE;

• riconoscimento dell’attività di aggiornamento ai fini dell’accreditamento professionale nell’ambito di circuiti preposti.

Oggi il rischio d’innescare diatribe tra ordini professionali è serio ed è significativo di quanto delicata sia la questione. Auspichiamo che il Ministero intervenga quanto prima per dirimere la situazione e arrivare ad una conclusione.

Vogliamo rassicurare tutti i massofisioterapisti preoccupati per le possibili ripercussioni di queste continue incursioni trasversali che FNCM è al vostro fianco e continuerà a seguire la strada intrapresa a tutela dei diritti della categoria.

Una strada che non segue le indicazioni per i tribunali né tanto meno verso sentieri che portano a sterili scontri di categoria che a nulla servono e lasciano solo “briciole” in un inutile campo di battaglia.

Luciano Zeli
Segretario nazionale FNCM (Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti)
29 novembre 2024
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