La medicina fiscale sta acquisendo un ruolo sempre più definito e versatile nell’epoca contemporanea, dimostrando di essere al passo con le innovazioni e le richieste sociali e tecnologiche.
Senza mai prescindere dal dovere di salvaguardare il lavoratore dipendente in malattia, il medico fiscale valuta l’idoneità o l’incapacità del paziente alla ripresa dell’attività lavorativa, inoltre individua e segnala eventi morbosi non indennizzabili dall’INPS o su cui l’Ente Previdenziale può esercitare azione di rivalsa, con conseguente notevole risparmio erariale.
Tali situazioni comprendono gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interventi chirurgici a fini estetici, le patologie provocate da responsabilità di terzi, nonché le assenze ingiustificate negli orari di reperibilità, comprese le riprese anticipate al lavoro non adeguatamente certificate.
E’ intuitiva la necessità della riservatezza nel trattamento di tali dati, ritenuti sensibili secondo la normativa vigente a tutela della privacy. Proprio di questo aspetto si è occupata recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2367 del 31 gennaio 2018, rigettando il ricorso di un dipendente nei confronti del medico fiscale ASL che lo aveva sottoposto ad accertamento sanitario.
Il lavoratore avanzava una richiesta risarcitoria al sanitario, ritenuto responsabile di aver segnalato nella copia del referto destinata al datore di lavoro la prenotazione per una visita psichiatrica. Questa annotazione sarebbe stata la causa dei danni esistenziali provocati dall’atteggiamento denigratorio e diffidente messo in atto da colleghi e parenti, venuti a conoscenza della prenotazione per la consulenza specialistica. La Suprema Corte, pur ritenendo censurabile il comportamento del medico, reputava unico responsabile della divulgazione dei dati sensibili il datore di lavoro.
L’ordinanza fa riferimento alla presumibile modulistica cartacea utilizzata negli accertamenti disposti dalla ASL in questione, modalità adottata anche dall’INPS fino al 2011, benché non risultino precedenti comportamenti analoghi da parte dei medici fiscali iscritti nelle liste speciali dell’Istituto.
Nell’ambito della digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni l’Ente Previdenziale ha provveduto a partire dal 2012 a sostituire la procedura cartacea con il verbale telematico. Il medico riceve le visite mediche di controllo domiciliare sul netbook fornito dall’Inps, tramite connessione intranet con l’INPS.
Al domicilio del paziente, raccolta l’anamnesi ed effettuato l’esame obiettivo, viene stampata una copia completa del verbale, sottoscritta dal medico e dal paziente. Un’altra copia, comprendente soltanto i dati anagrafici, la prognosi indicata nel certificato di malattia e la valutazione medico legale, viene stampata, sottoscritta come la precedente e consegnata al lavoratore.
Il sanitario trasmette il verbale al centro medico legale dell’Inps e da qui viene inoltrato al datore di lavoro esclusivamente il giudizio medico legaleriguardante l’idoneità o l’incapacità lavorativa del dipendente. La diagnosi infatti è riportata soltanto nel verbale per l’INPS. Una volta inviate le visite svolte, l’unica traccia che rimane di esse nel netbook è il numero di referto, privo di dati anagrafici, nell’elenco delle visite trasmesse. La copia cartacea firmata viene consegnata manualmente nella sede dell’Istituto pertinente.
Anche questa procedura è in corso di modifica: proprio in questi giorni l’Ente Previdenziale sta completando la distribuzione ai medici fiscali di un tablet con firma digitale in sostituzione del netbook. L’innovazione riguarda sia il verbale, che non viene più stampato, ma è visibile dal paziente nel sito dell’Inps, sia l’invio delle visite effettuate. La trasmissione non è più onere del sanitario, in quanto avviene direttamente non appena il sistema operativo del tablet ha campo libero.
Al paziente viene rilasciata una ricevuta nella quale sono riportati i dati anagrafici, la prognosi del medico certificatore e la valutazione medico legale, con abolizione totale del verbale cartaceo.
Invariate le modalità di comunicazione dell’esito della visita al datore di lavoro ed anche i dati riportati, senza alcun riferimento alla diagnosi, alla terapia, né ad accertamenti clinici o strumentali.
Maria Parisi
Consigliere regionale per il Piemonte ANMEFI (associazione Nazionale Medici Fiscali)