"Nessuna vaccinazione senza il consenso dei genitori". Questo, in sintesi, il contenuto di una lettera con la quale il presidente dell'Omceo Roma,
Giuseppe Lavra, ha risposto ad una richiesta di parere da parte di un dirigente medico responsabile di uno dei centri vaccinali territoriali di una Asl della Capitale.
In particolare, il medico chiedeva come si dovesse comportare qualora i genitori di un minore si rifiutino di firmare il consenso informato, adducendo come motivazione che essendo obbligati per legge non intendono esprimere il proprio consenso. "
"Il principio del consenso informato - nel caso di minori, espresso dai genitori - è un principio cardine per l'espletamento di qualsiasi attività sanitaria", ha ricordato Lavra. Infatti, la Corte Costituzionale ha già affermato che "il consenso informato, quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico" deve considerarsi "principio fondamentale in materia di tutela alla salute", trovando "fondamento negli artt.2, 13 e 32 della Costituzione" (Corte Cost. sent. 43/2008).
Peraltro, ricorda il presidente dell'Omceo di Roma, la Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, esprimono principi analoghi. A ciò si aggiungano i riferimenti al consenso informato contenuti nella legislazione nazionale, ogniqualvolta si affermi il carattere, di norma volontario, dei trattamenti sanitari. Da ultimo, sottolinea Lavra, anche il Codice Deontologico stabilisce all'art.35 che "il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato".
Da tutto ciò deriva che un atto sanitario posto in essere in assenza di consenso può integrare un illecito civile, penale e deontologico.
"Su un piano diverso opera invece l'obbligatorietà del vaccino: il D.L. 73/2017 prevede che il genitore che non adempia venga dapprima indirizzato alla Asl competente e poi, in caso di perdurante diniego, condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria. In altre parole, nel caso in cui immotivatamente il genitore si rifiuti di sottoporre il proprio figlio a vaccinazione (non portandolo al centro vaccinale o non prestando il proprio consenso, ipotesi queste assimilabili al quesito posto), l'ordinamento non prevede di imporre coattivamente la vaccinazione, bensì di sanzionare il comportamento a livello amministrativo", spiega.
"In sostanza, l'obbligatorietà della vaccinazione non appare come alcuna deroga al principio per cui il medico debba raccoglierne il consenso prima di procedere alla vaccinazione, dopo aver escluso che possano esservi circostanze ostative alla vaccinazione e dopo aver opportunamente informato. Nessuna vaccinazione, pertanto, senza il consenso dei genitori", conclude Lavra.