“Al di là dell'espressione con cui le si definisce, le piante organiche delle farmacie, se intese nel senso di collegare una perimetrazione di parti del territorio alle diverse sedi farmaceutiche istituite nel territorio comunale, sopravvivono alla riforma del 2012, in quanto necessarie a definire una equilibrata distribuzione del servizio farmaceutico in relazione alla popolazione residente, e a stabilire le possibilità di insediamento delle farmacie nel rispetto delle distanze minime previste dalla legge”. È quanto scrive il Consiglio di Stato in una sentenza in cui ha respinto l’appello presentato da due farmacisti dopo una sentenza del Tar Abruzzo.
I giudici di Palazzo Spada tornano quindi sul tema già oggetto di
un’ordinanza del 2013 e di una
sentenza sempre nel 2013, ed evidenziano come nonostante “nel testo novellato dall'art. 11, del d.l. 1/2012, non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta pur sempre affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che, sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”.
Luciano Fassari