Alcuni materiali, strumentazione e prodotti vari usati per autopsia non possono essere ritenuti dispositivi medici e il fabbricante non può applicare a questi prodotti la definizione di dispositivo medico quale prodotto impiegato sull’uomo “… a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia …” dal momento che, alla luce della loro destinazione d’uso, non possono rientrare nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 46/97.
Lo comunica il ministero della Salute con circolare del 4 novembre, spiegando che la direzione del ministero in materia di dispositivi medici ha già iniziato a richiedere alle “aziende fabbricanti che hanno marcato CE tali prodotti e li hanno inseriti nella Banca Dati, di eliminare il predetto marchio CE dagli stampati e di non definire i prodotti stessi come dispositivi medici”.
Riguardo ai prodotti presenti nella Classificazione dei Dispositivi Medici (Cnd) come “strumentazione autoptica per dissezione, strumentazione per posizionamento e movimentazione salme, tavoli autoptici, celle frigorifere per salme”, il ministero precisa che “nella prossima revisione annuale della Cnd verranno eliminati i codici relativi ai prodotti in oggetto”.