Dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Economia e Finanze di questa mattina, è stato inviato a Palazzo Chigi, per una verifica finale prima della trasmissione al Parlamento, l’emendamento del Governo che recepisce diversi articoli del ddl Gelli sulla responsabilità professionale. Insieme a queste norme l'emendamento prevede la possibilità per le Regioni di assumere, con diverse tipologie contrattuali, un numero ancora non precisato di unità di personale sanitario per far fronte alle necessità scaturite dal nuovo orario di lavoro.
Ieri erano state anticipate alcune stime sulle ricadute di questa parte dell'emendamento, ipotizzando la possibilità di assumere 6.000 unità (50% medici e 50% infermieri) a fronte di possibili risparmi per 320 milioni di euro derivanti dai minori costi della medicina difensiva conseguenti alle misure sulla responsabilità professionale che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero portare a un ridimensionamento del fenomeno e quindi a minori spese per esami, farmaci, visite e altre prestazioni sanitarie motivate appunto dalla cosiddetta medicina difensiva.
Nel testo dell'emendamento, però, non si fanno cifre né sul numero di assunzioni, né sui possibili risparmi della medicina difensiva rimandando a verifiche regionali sul fabbisogno di personale e ad altre verifiche (Aifa e Agenas) sui possibili risparmi derivanti dalla lotta alla medicina difensiva, ma senza, appunto, quantificarli.
Ma la ratio del provvedimento è comunque chiarita al primo comma dove si ribadisce la considerazione che la prevenzione e la gestione del rischio clinico sono fattori determinanti per l'appropriatezza nella gestione delle risorse e per la tutela del paziente. Da qui lo stralcio di 5 articoli del ddl Gelli che a questo punto, salvo soprpse dell'ultima ora, diventeranno legge dello Stato al momento dell'approvazione finale della legge di stabilità.
Nel dettaglio, l’emendamento recepisce l’
articolo 2 del ddl Gelli sull’attività di gestione del rischio sanitario, laddove viene previsto che tutte le strutture attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk managment). L'attività di gestione del rischio sanitario verrà coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
Viene incluso anche l'
articolo 7 del ddl, in tema di responsabilità civile, che prevede il 'doppio binario': responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che quest'ultima misura comporta l'inverione dell'onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni. La responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime e gli esercenti la professione sanitaria, nello svolgimento della proprie attività, si dovranno attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.
Rientra nell’emendamento governativo anche l’
articolo 8 sul tentativo obbligatorio di conciliazione. Prima dell’avvio di qualunque procedimento, si dovrà esperire, attraverso l’azione tecnico-preventiva affidata al perito, tutti i tentativi possibili. Si prevede che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici.
E ancora, l’
articolo 9 che disciplina l’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. Quest'ultima potrà essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave. La struttura sanitaria avrà l’obbligo di dare comunicazione all’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. L’omissione o la incompletezza di questa comunicazione preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. Infine, l'azione di rivalsa potrà avvenire nella misura massima di un quinto della retribuzione e, il medico, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non potrà vedersi assegnare incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
Infine, l’
articolo 10 del ddl varato dalla Commissione Affari Sociali che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria.
I risparmi delle misure contro la medicina difensiva sotto la lente di Aifa e Agenas. Saranno le due agenzie a dover verificare, attraverso
un sistema di monitoraggio a hoc, l’impatto delle misure sulla responsabilità professionale ai fini della riduzione delle prescrizioni di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale e farmaceutica non conformi alle buone pratiche clinico-assistenziali, avvalendosi anche delle informazioni derivanti dal sistema tessera. In fase di prima applicazione, il monitoraggio prende in considerazione le prestazioni prescritte nell’anno 2016 e i risultati sono resi noti entro il 30 aprile 2017.
Si fissano gli standard di personale e si ribadisce la chiusura dei posti letto fuori standard. Sarà un'Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato Regioni entro il 31marzo 2016, a deinire gli standard di personale per livello di assistenza. Mentre l'emendamento ribadisce l'obbligo delle Regioni di adeguarsi agli standard ospedalieri fissati dal decreto Lorenzin del 2 aprile 2015.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stabilita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente alla luce delle necessità del nuovo orario di lavoro. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità verrà accertata dalle Unità Operative Medico-legali dell'Inps.
Alla luce dei nuovi standard e delle risultanze dell'indagine sulle condizioni psico-fisiche del personale gli Enti del Ssn potranno riservare posti disponibili, nella misura massima del 50%, al personale medico e infermieristico in servizio all’entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato,con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
Ma, in considerazione dell'emergenza sull'orario di lavoro, l'emendamento consente alle Regioni di procedere subito a reclutare nuovo personale, nel periodo che va dal 1° di gennaio al 31 maggio 2016, ricorrendo a forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia sanitaria. Se, al termine di questo lasso di tempo dovessero permanere le condizioni di criticità, questi contratti di lavoro potranno essere prorogati fino al termine massimo del 31 luglio 2016. Queste procedure riguarderanno prioritariamente i servizi di emergenza urgenza per l’accesso ai quali il personale medico, in servizio con almeno cinque anni di prestazione continuativa, accede ancorché privo di specializzazione.