“Ci auguriamo che l’iter si concluda presto e bene, così da far scattare il conto alla rovescia per la chiusura degli Opg e attuare le nuove norme”. E’ l’auspicio espresso dal Comitato Stop Opg dopo il voto del Senato sul decreto legge 52/2014 che ora è passato all’esame della Camera.
Il Comitato propone poi un’analisi delle novità sin qui introdotte dal testo.
1. Verifica e commissariamento
Tra sei mesi c’è la verifica (Ministeri Salute e Giustizia e Comitato paritetico interistituzionale Opg) sull’attuazione da parte delle Regioni delle nuove norme. I programmi regionali devono dimostrare che entro il 31 marzo 2015 gli OPG saranno effettivamente chiusi. Altrimenti scatta subito il commissariamento per le regioni inadempienti.
2. Regioni possono rivedere programmi Rems a favore dei servizi di salute mentale
Dati i tempi, giustamente, così stretti, è previsto che le Regioni possano rivedere i programmi sulle Rems, riducendo i posti e re-investendo i finanziamenti per potenziare i servizi di salute mentale. Le Rems, se le nuove norme sono applicate correttamente, diventano una soluzione quantomeno residuale, visto le nuove disposizioni che privilegiano le misure alternative all’internamento e quelle relative alla pericolosità sociale Perciò insistiamo affinché le Regioni rivedano i loro programmi.
3. Obbligo dei programmi di dimissione
Entro 45 giorni dall’approvazione della legge, le Regioni devono trasmettere a Governo e a Magistratura i programmi di dimissione degli attuali internati in Opg (al 1.4.2014), motivando le ragioni che dovessero impedirle (e comunque l’internamento è eccezionale e transitorio)
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4. Di norma si adottano misure alternative all’internamento
Il giudice, anche di sorveglianza, adotta misure alternative al ricovero in Opg, salvo eccezioni, anche per misure provvisorie e per dimissioni. Perciò sarà importante che Regioni (Asl e loro servizi) e Magistratura stabiliscano protocolli di collaborazione.
5. Non si attribuisce la pericolosità sociale perché la persona è emarginata o lasciata senza cure
Le condizioni economico sociali dell’individuo e la mancanza del progetto terapeutico individuale non possono più motivare la pericolosità sociale e quindi l'internamento, e non giustificano più le proroghe. Oggi invece un malato proprio perché è senza cure e abbandonato dai servizi spesso può essere valutato socialmente pericoloso. Lo stesso spesso accade ad un malato povero, emarginato, senza casa che può diventare, per questa ragione, socialmente pericoloso e può così finire in Opg. Con le nuove norme non dovrà più succedere che l’internamento in Opg e le proroghe della misura di sicurezza si adottino per carenze di assistenza comunitaria o individuale sul territorio o per la condizione di svantaggio sociale della persona.
6. Limite alla durata delle misure di sicurezza: stop ergastoli banchi
La durata massima della misura di sicurezza non può essere superiore a quella della pena per corrispondente reato (massimo edittale). Quindi c’è un limite alle proroghe e uno stop ai cosiddetti ergastoli bianchi.
7. Tavolo monitoraggio Opg
Entro 30 giorni dall’approvazione della Legge, viene istituito un Tavolo per il superamento degli Opg, che relaziona al Parlamento.