"Il
ddl sull'uso terapeutico della cannabis, depositato al Senato, semplifica e rende accessibile ai pazienti il ricorso di quei farmaci su base cannabinoide, che l'esperienza scientifica ha mostrato avere una notevole efficacia". E' quanto affermato dal senatore del Partito democratico
Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani a Palazzo Madama, durante la conferenza stampa convocata per presentare il suo ddl sulla cannabis terapeutica, che segue di una settimana un precedente disegno di legge (sempre a firma Manconi) che interviene sulle norme della legge Fini-Giovanardi, in merito alla tossicodipendenza.
"L'uso terapeutico della cannabis - sottolinea Manconi - può ridurre il dolore. Può servire per ridurre l'incidenza della malattia sul paziente. Nel nostro Paese c'è un carattere deficitario della ricerca scientifica sul tema della cannabis a uso terapeutico. "Comunque lo si voglia definire, rimane un solidissimo tabù culturale, che troppo superficialmente viene attribuito al pensiero religioso - conclude l'esponente Pd - ma in realtà ha una base culturale più ampia".
Nel Ddl viene innanzitutto spiegato che il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici alla coltivazione di piante per scopi commerciali, scientifici, sperimentali, didattici o comunque terapeutici.
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, vengono disciplinate le modalità di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di cannabis indica, la cui produzione dovrà essere finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali.
Legalizzare coltivazione privata a fini terapeutici. Per quanto riguarda le sanzioni, si specifica che queste non si applicano a chi coltivi piante di cannabis per farne uso terapeutico, in relazione a patologie da cui è affetto egli stesso, un prossimo congiunto o persona con la quale conviva. Riguardo poi il trasporto di tali sostanze, chiunque è autorizzato purché munito di dichiarazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari.
Si segnala, invece, che chiunque induca un minorenne o un incapace a fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 5.164. Il medico chirurgo o veterinario che rilascia prescrizioni di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Nel caso, però, in cui la prescrizione riguardi farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica, si applica la pena della multa da 500 a 5.000 euro.
Infine, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge si precisa che il Ministro della salute dovrà istituire una commissione composta da medici italiani e stranieri con il compito di stilare un rapporto in cui vengono descritte le evidenze scientifiche acquisite e i possibili sviluppi della ricerca sugli utilizzi in campo medico o comunque terapeutico dei cannabinoidi naturali e sintetici. Il rapporto dovrà essere trasmesso entro sei mesi al Ministero della salute che provvederà alla sua pubblicazione.