Sono in via di conclusione le procedure di stipula degli accordi transattivi con i soggetti che abbiano subito un danno da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati infetti e vaccinazioni obbligatorie. Ad annunciarlo un comunicato del ministero della Salute ricordando che l’operazione riguarda le transazioni previste dalle leggi 222/07 e 244/07. E ora, “a seguito della emanazione del
DM 4 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, ndr), l’Amministrazione sta procedendo all’esame delle singole istanze pervenute entro il termine del 19 gennaio 2010, ai fini dell’ammissione alla stipula degli atti transattivi o, in alternativa, del non accoglimento della domanda di adesione”.
In caso di ammissione alla stipula, precisa la nota, “i legali di parte saranno convocati per iscritto per la firma dell’atto transattivo, con l’indicazione del luogo e del giorno in cui presentarsi e gli verrà inviato lo schema dell’atto, redatto ai sensi del citato decreto, per prenderne visione. Per poter procedere alla stipula, i legali dovranno dotarsi di procure speciali rilasciate dai transigenti per sottoscrivere l’atto in proprio nome e conto”.
In caso di non accoglimento della domanda di adesione alle transazioni, invece, “l’Amministrazione chiederà al legale di parte di controdedurre alle motivazioni rese note nella lettera di preavviso, entro un termine espressamente indicato. In caso di trasmissione di controdeduzioni, si provvederà ad esaminarle e a dare conto delle ragioni dell’Amministrazione nel provvedimento finale”.
Per la corrispondenza inerente alla procedura transattiva, spiega ancora il ministero, l’Amministrazione si avvarrà in via privilegiata della posta elettronica certificata, pertanto, i legali di parte sono invitati a comunicare o confermare l’indirizzo di posta elettronica certificata a: transazioni.ridab@sanita.it
Dovrebbe essere una bella notizia. Ma in realtà lo è solo parzialmente. Molte, infatti, le criticità rilevate nel decreto da alcune delle associazioni dei pazienti vittime di sangue infetto. Per l’Epac, ad esempio, il testo è “insoddisfacente, discriminatorio nonché di difficile interpretazione”. Sotto accusa soprattutto l’articolo 5 del decreto, sia per quanto riguarda le condizioni che escludono alcune tipologie di pazienti dalla transazione, sia per “l’illogica ed illegittima” differenziazione delle somme tra categorie di soggetti danneggiati o tra soggetti deceduti con nesso causale e senza nesso causale.
"E’ un decreto sostanzialmente negativo", commenta FedEmo, secondo cui in particolare l’art.5 è “devastante”, in quanto "introduce una rigida applicazione del principio di prescrizione (che pare non tener conto dei giudizi in corso, dove l’eccezione potrebbe non essere stata avanzata dal Ministero della Salute, di eventuali sentenze positive, di lettere interruttive della prescrizione, dell’analogia e coerenza con la transazione del 2003 e, per emofilici e talassemici, dei criteri della precedente transazione, etc.), e introduce una 'barriera' (escludendo i contagiati ante-1978) che è in contrasto con la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione".
Contro il decreto anche il Comitato Vittime Sangue Infetto che ha presentato al ministero della Salute un'istante di "urgente emanazione di un decreto-legge, o di una legge interpretativa dell'articolo 5 che individua i soggetti che rientreranno nelle transazioni. “Soggetti che – scrive nell’istanza il Comitato -, a causa dell'ambiguità semantica che promana dalla lettura e dall'analisi testuale non riescono ad essere precisamente e inequivocabilmente individuati, con tutte le conseguenze dannose ed afflittive per gli emodanneggiati che, dal 2007 cercano, tramite le transazioni, ristoro ai danni fisici e psichici patiti a seguito delle malattie, epatiti ed Hiv, contratte a seguito di emotrasfusioni”.