La Camera ha accordato la fiducia al Governo sul Decreto recante recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nel provvedimento si introducono diverse novità per la sanità. Tra le più rilevanti troviamo che, per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio.
Arrivano poi le proroghe per la Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco. E ancora, ridotti i termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare e stanziati 700 mila euro per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Più nel dettaglio, l'
articolo 38 stabilisce che nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del Pnrr, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr).
L'
articolo 38-bis spiega che per il personale sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge "Gelli" sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all'interno di esse in regime di libera professione.
L'
articolo 38-ter reca ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e stabilisce che il Ministro della salute può promuovere e stipulare appositi contratti istituzionali di sviluppo oltre a coordinarne la successiva attuazione.
L'
articolo 38-quater prevede una riduzione dei termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare. L'aggiornamento almeno semestrale dei prontuari terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici, dovrà essere effettuato entro non oltre due mesi per i farmaci per la cura delle malattie rare.
L'
articolo 38-quinquies introduce misure per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro della salute dovranno essere definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (peer review) dei progetti proof of concept (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti. A tal fine si stanziano 700 mila euro.