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Armi e Tso. Nessuna volontà di isolamento, solo un po’ di buonsenso

di Umberto Buratti

27 LUG - Gentile Direttore,
vorrei rispondere alle considerazioni espresse dal Dottor D'Elia in merito all'emendamento sulle armi da fuoco approvato al cosiddetto Dl Recovery. In tal senso, ritengo necessario specificare alcuni aspetti giuridici che potrebbero essere utili per comprendere la ratio della norma: l'articolo 35 del Dl 76/2020 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione (CED).
 
Nel CED interforze di cui all'articolo 8 della legge 121/1981, è presente un applicativo, cosiddetto "Armi web", che costituisce un'anagrafe dei detentori e titolari di porto d'armi, nel quale sono registrati i dati di coloro che hanno denunciato la disponibilità di un'arma sulla base di un titolo di polizia, con l'indicazione del luogo di detenzione. In materia è intervenuta anche la legislazione europea, in attuazione della quale è stato disposto, all'articolo 11 del Dl 104/2018, l'istituzione, presso il Dipartimento della P.S., di un nuovo sistema informatico destinato alla tracciabilità delle armi, che siano state immesse sul mercato nazionale. Il sistema prevede la registrazione di tutti i passaggi della vita dell'arma fino al momento della sua disattivazione o demolizione. A tal fine, è previsto che la banca dati sia alimentata con le immissioni degli operatori economici del settore, i quali terranno i prescritti registri delle operazioni effettuate, in via informatica.

Le modalità di realizzazione del questo sistema sono state demandate ad un decreto del Ministro dell'interno, che dovrebbe essere varato a breve. In merito ai requisiti psico-fisici necessari per l'ottenimento del nulla osta del questore, gli articoli 35, comma 7, e 38 del TULPS, prevedono che le autorizzazioni in materia di armi non possono essere rilasciate a soggetti affetti da quelle che il testo normativo definisce, in modo improprio, "malattie mentali", facendo riferimento ad un concetto molto ampio, che si intende comprensivo di ogni patologia di carattere psichico.
 
Ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non sia affetto da disturbi mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero dal quale non risulti che il medesimo soggetto assuma, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusi di alcool.
 
Nello specifico, l'articolo 6, comma 2, del DL. 204/2010 rimette al Ministero della salute la disciplina delle modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità alla detenzione delle armi e per il conseguimento di qualunque licenza di porto d'armi, ivi compreso il nulla osta al loro acquisto. Con il medesimo decreto devono essere definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.

L'emendamento si limita, dunque, a normare la fase transitoria in vista dell'attuazione della direttiva europea richiamata, al fine di garantire l'ottimizzazione del flusso informativo fra Aziende sanitarie locali e la banca dati del Ministero dell'Interno e di limitare, al contempo, ipotetici usi distorti delle licenze di porto delle armi da parte di soggetti affetti da disturbi di salute mentale.
 
Sono i drammatici fatti di cronaca -di cui l'ultimo accaduto ad Ardea- che richiamano il legislatore ad un intervento in materia di detenzione di armi da fuoco a soggetti psichicamente non idonei senza che questo sia scambiato per un tentativo di ledere i diritti dei cittadini. Ritengo che nell'impedire che un soggetto con disturbi psichici accertati possa detenere un'arma da fuoco non vi sia alcuna volontà di isolarlo dal resto del mondo, rievocando la terribile epoca dei manicomi o di ledere i suoi diritti costituzionalmente garantiti, ma -semplicemente- il buonsenso di comprendere che chi soffre di disagi psichici non può acquistare, detenere armi e conseguire relativa autorizzazione a farlo.
 
Infine, considero assai giuste le considerazioni del Dott. D'Elia rispetto alla necessità di sostenere cittadini e operatori con servizi molto più efficienti e diffusi sul territorio e promuovere una nuova cultura della cura della salute mentale improntata alla qualificazione e alla continuità degli interventi e al rispetto dei diritti umani e civili delle persone con disturbi mentali. Troppo, spesso, le persone fragili e le loro famiglie sono abbandonate e le associazioni che li accompagnano sono poco sostenute dalle Istituzioni.
 
Quando ero sindaco avevo, tra i molti compiti, anche quello di firmare i trattamenti sanitari obbligatori: si tratta di decisioni molto dolorose, ma necessarie per tutelare le persone più fragili e i loro cari. Per questo, serve maggiore impegno. La pandemia ha acuito le fragilità; in tal senso, mi auguro che nella ridefinizione e rafforzamento della sanità territoriale previsto dal PNRR, che ha destinato molte risorse alla salute, si possano promuovere investimenti destinati a misure per la tutela della salute mentale attraverso una rete diffusa di servizi integrati e radicati sul territorio.
 
 
On. Umberto Buratti (PD)

27 luglio 2021
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