Responsabilità professionale. Si apra tavolo per costruire sistema di prevenzione del rischio
di Antonio Panti
23 APR -
Gentile direttore,
il mio vecchio amico, nonché mio iscritto, Carlo Palermo ha individuato con estrema precisione un punto debole del sistema nazionale di gestione del rischio clinico.
Nell'articolo apparso su Quotidiano Sanità il 19 aprile, Carlo nota come la task force voluta dal Ministro della Salute quale "unità di crisi permanente" per "individuare procedure e strumenti atti a ridurre il rischio di eventi infausti...nell'ambito del servizio sanitario nazionale..." è costituita da esperti delle varie Agenzie interessate e del Ministero ma prevede anche la presenza dei NAS. E qui è l'intoppo.
Perché la legge Gelli-Bianco finalmente rende giustizia ai valori in base ai quali si effettuano in tutto il mondo gli audit clinici. L'articolo 16 della legge è esplicito: "iI verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari", rimediando così a un'orribile gaffe della precedente legge di stabilità che io stesso avevo segnalato e che contraddiceva quel diritto alla difesa che è elemento fondante della nostra Costituzione.
Ebbene la correttissima puntualizzazione di Carlo mi spinge a un'ulteriore osservazione. Finora la numerosa convegnistica, fiorita dopo la promulgazione della legge sulla responsabilità medica, verte sulla disamina degli articoli dedicati alla definizione giuridica delle modalità risarcitorie del danno ovvero, talora, sanzionatorie del medico. Materia importante per i singoli medici che si trovino nella difficile situazione di essere coinvolti in una richiesta risarcitoria. Ma materia quasi esclusivamente giuridica.
Alle organizzazioni mediche, principalmente alla Federazione degli Ordini, deve interessare invece la discussione sui primi articoli, cioè sulla gestione del rischio e sulla predisposizione delle linee guida e delle buone pratiche assistenziali il che, in buona sostanza, significa regolamentare le società scientifiche del tutto prive di regole in questo paese. Altrimenti il magistrato con il suo perito sarà sempre il dominus della situazione giuridica, la qual cosa deve indurre la Federazione a preoccuparsi anche dell'attuazione dell'articolo 15 della legge, cioè della selezione dei periti.
Non si tratta soltanto di seguire, sollecitare e sorvegliare la promulgazione in tempi rapidi della prevista decretazione, ma di svolgere, insieme ai sindacati medici, un ruolo attivo nella gestione del problema. Si dovrebbe, a mio avviso, istituire un gruppo di lavoro per esaminare la normativa vigente (senza dimenticare che le Regioni hanno regolato la materia configurando modelli di gestione del rischio affatto disomogenei) e che offra una collaborazione stabile con il Ministero della Salute e le Agenzie Nazionali (Agenas, Iss, Regioni) per costruire un moderno sistema di prevenzione del rischio clinico e per la sicurezza del paziente.
Tutto ciò non è soltanto un obbligo deontologico ma rappresenta il vero interesse dei medici, prevenire il fatto che può provocare la richiesta risarcitoria. Questo è terreno esclusivo dei professionisti della sanità, in cui prevale la clinica sul diritto e il parere dei medici non può essere eluso. Un concetto dovrebbe essere chiaro nella legge Gelli-Bianco, che l'indagine a scopo assicurativo o comunque giudiziario ha una sua logica e sue strade da percorrere, l'indagine medica, quella che serve a correggere le eventuali disfunzioni o errori dei singoli o del servizio, ha tutt'altri fini che non possono intrecciarsi tra di loro, pena il crollo di quel sistema di sicurezza del paziente che la legge ha posto al primo posto.
Antonio Panti
Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze
23 aprile 2017
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