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Ddl Gelli. Attività privata senza copertura assicurativa?

di Massimliano Zaramella (Obiettivo Ippocrate)

19 NOV - Gentile Direttore,
sono a chiderle quasi con imbarazzo ospitalità per l’ennesima volta per parlare del Ddl Gelli, che tornerà nell’aula del Senato giovedì prossimo per riceve forse il via libero definitivo. In quella sede verrà affrontato e quindi  votato il cuore del Ddl, con gli articoli che vanno dal 6 al 13. Il mio imbarazzo è legato alla consapevolezza che la nostra voce, che da mesi lancia messaggi critici al Ddl Gelli, mentre trova sempre più conferme e seguaci in altri ambienti, appare ancora abbastanza isolata nel mondo dei professionisti della sanità.

Mi spiego meglio: nelle ultime settimane, alcuni sindacati, società scientifiche e perfino la FNOMCeO, hanno espresso un giudizio positivo sul decreto in esame, auspicandone la conversione in legge entro l’anno.

Questo rende particolarmente difficile il nostro lavoro di sensibilizzazione ed informazione e mette in imbarazzo i nostri interlocutori istituzionali che, seppur dimostratisi spesso disponibili, e spesso condotti a condividere i nostri ragionamenti e le nostre preoccupazioni, concludono chiedendoci: come mai gli ordini nazionali, le vostre sigle sindacali e le vostre società scientifiche non hanno sollevato queste problematiche e, tutto sommato, esprimono un giudizio sostanzialmente positivo sul Ddl Gelli, attendendone la conversione in legge per risistemare in modo soddisfacente la questione della responsabilità professionale dell’esercente la professione sanitaria?

E a seguire: come pensate di portarci a fare cambiamenti sostanziali senza la spinta dei soggetti di cui sopra?
Vede Direttore, io avrei più di una risposta alla prima domanda, ma le esterno solo quella più politically correct: la questione è talmente complessa tecnicamente e lontana dalle nostre conoscenze medie, che solo uno studio minuzioso per un tempo assai lungo e con il supporto di tecnici idonei, ne permetterebbe la giusta comprensione. Questo non può essere chiesto a ciascuno di noi, ma deve essere preteso da chi ci deve rappresentare e tutelare.
 
Le rinnovo quindi almeno tre ambiti di criticità toccati da quegli articoli che saranno votati giovedì prossimo in aula:

Ambito Penale: l’art. 6 contiene una previsione peggiorativa rispetto alla disciplina attuale (Legge Balduzzi) ed alla sua interpretazione giurisprudenziale, restringendo ad esempio l’applicazione delle linee guida alla sola imperizia si mantiene la punibilità -oggi invece esclusa- per le altre due forme di colpa (negligenza e imprudenza);

Ambito Civile: nel Ddl 2224 sono inserite diverse norme (tra cui l’art. 8, comma 4) potenzialmente lesive del principio di uguaglianza e parità in giudizio e del contraddittorio tra le parti, oltre che tese ad acutizzare ed incentivare la conflittualità tra le diverse parti in causa (paziente-azienda-esercente la professione sanitaria-assicurazione).

Profilo Assicurativo (di maggior gravità e preoccupazione): si obbligano gli esercenti la professione sanitaria a dotarsi di copertura assicurativa, mentre non si prevede corrispettivo obbligo a carico delle compagnie assicurative ovvero senza intervenire nel mercato assicurativo ed anzi, con gli ultimi emendamenti presentati dal relatore, si esime la struttura sanitaria pubblica e privata ad assicurarsi per i danni commessi a terzi da alcune tipologie di professionisti che operino in loro favore, con evidenti e gravi danni per gli stessi pazienti che vengono privati di una garanzia risarcitoria.
Si mutuano senza alcuna valutazione critica (art. 12, comma 2) norme relative all’RCA che non trovano alcuna applicazione in altra disciplina di responsabilità professionale.

Ed ora Gentile Direttore una provocazione: richiamo gli ultimi tre emendamenti presentati dal relatore di cui sopra (art. 9 comma 6; art. 10 comma 1; art 10 comma 2) traducendoli in un linguaggio che possa essere chiaro a tutti: “tutti coloro che prestano opera in una struttura pubblica, convenzionata o privata in regime di libera professione, compresa l’intramoenia, dovranno fornirsi a proprie spese di propria polizza assicurativa (compreso il primo rischio), inoltre, in caso di rivalsa da parte della Corte dei Conti per colpa grave, per tali professionisti non varrà come limite il tetto massimo delle tre annualità lorde.”

Queste motivazioni, magari meno eleganti e meno eticamente spendibili, riusciranno a risvegliare la lucidità e le motivazioni di chi dovrebbe rappresentarci e tutelarci?

Massimiliano Zaramella
Presidente Obiettivo Ippocrate

19 novembre 2016
© Riproduzione riservata

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