Responsabilità professionale. Col ddl approvato più difficile ottenere giustizia per il cittadino
di Carlo Spirito
10 GEN -
Gentile Direttore,
Federconsumatori Campania, nel rappresentare la posizione di coloro che quotidianamente patiscono le conseguenze di uno scenario sanitario spesso indecoroso, intende esprimere la totale contrarietà al disegno di legge in tema di responsabilità medica, con il quale, in antitesi a consolidati principi giurisprudenziali si perverrebbe, per il solo dipendente medico pubblico, ad un antistorico arretramento della tutela risarcitoria del danneggiato, imponendosi alla vittima, ignara di cognizioni mediche, la gravosa prova della condotta colposa del medico causativa del danno (art.2043 c.c.).
Al contrario, con monolitico orientamento, espressione di equilibrio e buon senso, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che 1) il medico non è un
quisque de populo, ma un soggetto qualificato titolare di una specifica posizione di protezione del paziente preso in cura, di cui è
responsabile; 2) dinanzi ad un esito anomalo peggiorativo, il medico, come qualsiasi professionista, deve “rendere conto” del proprio operato, in ragione del suo rapporto col paziente, della sua specifica competenza e del suo legame diretto con le cure da egli stesso prescritte ed eseguite. Più in generale, aver riconosciuto nel rapporto con il paziente l’insorgenza di un’obbligazionesenza un contrattoha un particolare significato.
Il concetto richiama infatti l’idea di interessi non tutelabili se non con l’indispensabile collaborazione qualificata dell’obbligato-medico il cui impegno curativo si fonda sul giuramento d’Ippocrate. Si tratta di un enorme conquista di civiltà giuridica che rende onore, oltre che oneri, alla professione medica. Essa è pienamente conforme alla normativa vigente che investe il medico dipendente di un ruolo dirigenziale, con una prestazione retribuita anche in termini di risultato, proprio in relazione alla peculiare autonomia nella gestione della sua attività curativa.
Risulta evidente che un baluardo posto dai giudici a tutela del cittadino ed a garanzia della qualità della prestazione, viene ora messo in discussione senza minimamente considerare che deresponsabilizzandosi il medico non si riducono i casi di malasanità. Al contrario, li si aumentano! Si riducono solo i risarcimenti. E si rende il medico più “flessibile” a scelte sanitarie di comodo, etero dirette, a meri fini di risparmio di spesa.
Ed, infatti, quanto prospettato non può non essere letto pure in relazione ai limiti prescrittivi che si vogliono imporre al medico ed al tentativo di allargare le competenze del personale infermieristico.
A ben vedere, pertanto, con tale riforma non è in gioco solo il dato giuridico della modifica del riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità medica ma l’equilibrio complessivo di un sistema, con un “demansionamento” del ruolo del medico dipendente, e convenzionato, ed una riduzione di tutela del danneggiato.
La domanda che ci si dovrebbe fare è la seguente: in nome di cosa si è disposti a rinunciare a basilari principi di civiltà giuridica, sociale e morale?
La riforma che si vorrebbe introdurre non è di effettiva utilità per il medico pubblico dipendente, visto che l’azienda è già contrattualmente obbligata a tenere indenne il medico, fatta salva la manleva in caso di dolo o colpa grave del dipendente. In termini penalistici poi il problema neppure si pone, giacchè l’aver introdotto nell’ordinamento l’indispensabilità della colpa grave costituisce di per sè un significativo argine di protezione. L’equilibrio così raggiunto con il “decreto Balduzzi” risponde coerentemente alla differente logica di sistema, limitando la criminalizzazione del medico in sede penale ma garantendo il danneggiato in sede risarcitoria.
Il problema sono allora le polizze troppo costose? Ma il presunto assalto ai medici risulta totalmente sconfessato dal rapporto Agenas 2014. Esso, comparato con il numero sinistri rilevabili dai dati SDO, attesta in modo inconfutabile che, a fronte di un pagamento sinistri annuo di circa 350 milioni di euro, le liquidazioni effettuate dalle compagnie sono assolutamente esigue, pur con un numero di sinistri e richieste risarcitorie normale.
Nel contempo ingenti capitali vengo accumulati a riserva e reinvestiti dal gruppo finanziario di riferimento della compagnia assicurativa, lucrandosi nelle liquidazioni tardive lo “spread” tra utili da reinvestimento della somme e capitalizzazione di rivalutazioni ed intereressi moratori al tasso legale, sostanzialmente nullo. Di qui il vergognoso ritardo nello svolgimento delle procedure liquidatorie ampiamente attestato dall’Agenas. Ebbene cosa fa lo stato italiano? Incrementa i controlli? Prende provvedimenti nei riguardi delle compagnie? Regolamenta la gestione dei sinistri? No, rende, al contrario, sempre più complicato e gravoso al cittadino ottenere giustizia.
Ed una considerazione finale circa la cosiddetta medicina difensiva. Premesso che il raggiungimento di un reale risparmio di spesa è totalmente indimostrato ed, anzi quel che di vi è di certo è l’innalzamento dei costi sociali ed economici conseguenti all’incremento degli inevitabili errori diagnostici, qui è in gioco una questione etica. Si comporta in modo deontologicamente corretto il medico che, avendo a disposizione tecnologie idonee ad acclarare una diagnosi incerta ometta dal compiere tali indagini per finalità diverse da quelle dell’esigenza curativa del paziente? E’ inappropriata, o coscienziosa, una prestazione sanitaria che perviene ad una diagnosi certa circa le condizioni del paziente, indirizzando più correttamente il successivo iter diagnostico? In queste semplici domande è racchiusa la maggior parte delle cause di responsabilità medica e dei casi di “malasanità”.
Avv. Carlo Spirito
Responsabile del settore sanità di Federconsumatori Campania
10 gennaio 2016
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