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Massofisioterapisti: un passo cruciale per lo scioglimento della riserva prima di giugno 2026 

di Luigi Pini

25 SET - Gentile Direttore,
negli ultimi anni, le professioni sanitarie della riabilitazione e prevenzione hanno subito importanti cambiamenti normativi, in particolare riguardo l’obbligo di iscrizione agli Ordini Professionali.

La Legge 145/2018 e il DM del 9 agosto 2019 hanno imposto l’iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento presso il TSRM-PSTRP, richiedendo tra i requisiti, almeno 36 mesi di attività lavorativa pregressa nei dieci anni precedenti.

Tuttavia, per oltre 1.500 professionisti diplomati ai sensi dell'art. 1 della Legge 403/1971, ma che al 31 dicembre 2018 non avevano accumulato i 36 mesi di attività, ciò ha significato l’impossibilità di iscriversi.

La situazione è stata egregiamente risolta, con la conversione in legge dell’ex art. 15 bis del DL 34/2023, che ha introdotto l’iscrizione “con riserva”, consentendo a questi professionisti di completare i 36 mesi richiesti, entro giugno 2026.

Il legislatore, in questo caso, ha applicato il principio del "ora per allora", che prevede l’applicazione delle norme vigenti all'epoca dei fatti, (integrando la L.42/1999 con l’Art.4ter) evitando così interpretazioni retroattive ingiuste, discriminatorie e fortemente penalizzanti.

Un punto critico, tuttavia, riguarda e resta, il periodo di maturazione dei 36 mesi necessari per sciogliere la riserva.

Secondo una logica consequenziale, la legge dovrebbe consentire anche ai neo-iscritti di far valere i dieci anni precedenti alla loro iscrizione.

Tuttavia, molti professionisti che hanno presentato documentazione relativa ai periodi lavorativi antecedenti a giugno 2023 si trovano con i loro periodi “in attesa di approvazione” così come riportano i loro profili personali su Alboweb, presso l’Ordine TSRM-PSTRP e ciò, nonostante siano state inviate numerose istanze formali di riconoscimento, molto ben circostanziate agli Ordini provinciali.

Ma non tutti si sono comportati allo stesso modo, alcuni Ordini provinciali, in contrasto con le indicazioni verosimilmente ricevute, hanno invece deliberato la validità di questi periodi, sciogliendo la riserva per alcuni neo iscritti, senza che alcuno si appellasse a tale decisione e questo, potrebbe significare, ma oserei dire significa, che la legge permetterebbe effettivamente il riconoscimento di tali periodi.

Una soluzione per poter comunque e da subito “accelerare e recuperare”, in modo logico e totalmente lecito lo scioglimento della riserva, però ci sarebbe, senza necessità di contenzioso alcuno, ma usando la ragionevolezza di quello che la legge consente; consideriamo infatti, che l'ordinanza n. 8095 del 10 dicembre 2019, sospese temporaneamente l’obbligo di iscrizione per i massofisioterapisti “NO36”, permettendo ai professionisti di continuare a lavorare senza che si potesse configurasse, alcuna situazione sanzionabile, durante il periodo della sospensiva, perché tutelati dal principio del “legittimo affidamento”.

È quindi evidente, oltre ogni ragionevole dubbio, che le attività svolte durante tale periodo sono state legittime e non possono essere di conseguenza invalidate retroattivamente.

Alla luce di tutto ciò, è chiaro quindi, che le attività svolte dai massofisioterapisti durante la sospensiva devono essere riconosciute ai fini del raggiungimento dei 36 mesi richiesti dall’Art.4ter della Legge 42/1999 per lo scioglimento della riserva.

Questi periodi possono di conseguenza essere sommati a quelli successivi a giugno 2023, permettendo a molti di raggiungere il requisito dei 36 mesi maturati ben prima della scadenza di giugno 2026, (per un numero rilevante, già entro la fine del 2024).

È dunque fondamentale che il sistema normativo e i Presidenti dei Consigli Direttivi degli Ordini TSRM-PSTRP riconoscano tali periodi.

Questo non solo garantirebbe il rispetto della legge, ma contribuirebbe anche a eliminare ingiustificate barriere che i professionisti si trovano ancora a dover affrontare, in quanto la “riserva”, nonostante nulla precluda e differenzi rispetto a chi è iscritto in via definitiva, viene erroneamente considerata da alcuni, come una “menomazione” delle competenze del professionista stesso.

Dr. Luigi Pini
Presidente Comitato Spontaneo Massofisioterapisti

25 settembre 2024
© Riproduzione riservata

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