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Per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale dare priorità alla sicurezza sui luoghi di lavoro

di Francesca Milito

31 OTT -

Gentile direttore,
la sicurezza dei luoghi di lavoro rappresenta una priorità anche e soprattutto nelle aziende sanitarie proprio in ragione delle peculiari funzioni dalle medesime aziende assolte. Il tema è stato al centro di un seminario di approfondimento che si è svolto venerdì 28 ottobre su iniziativa di Federsanità Academy, l’accademia dedicata alla formazione del management e del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, in collaborazione con ASL Roma 3 e Ao San Giovanni Addolorata.

L’elemento di prevenzione e valutazione dei rischi oltre che avere una funzione di tutela per gli operatori interni alle aziende, assolve alla funzione di garanzia dei terzi assistiti o che ad altro titolo entrano in contatto con le strutture sanitarie.

Una puntuale definizione dei modelli di prevenzione dei rischi tuttavia risulta particolarmente complessa, anche in ragione dell’articolata organizzazione delle aziende. Più in particolare, la circostanza che le stesse presentano sedi e relative articolazioni organizzative diffuse su territori molto estesi, con la finalità di garantire un’offerta assistenziale di prossimità, comportano per il datore di lavoro – chiamato ad assolvere prioritariamente e in via esclusiva – la necessità di dover declinare misure di dettaglio, come da disposizioni normative vigenti, il cui presupposto è rappresentato dalla specifica conoscenza dei luoghi stessi e poi dal costante monitoraggio dell’attuazione delle medesime misure.

Giova, nell’occasione, sottolineare come a norma di legge (d.lgs. n. 502/1192 e s.m.i.) il datore di lavoro nelle aziende sanitarie sia identificato espressamente nella figura del Direttore Generale.

Tuttavia è opportuna una riflessione in termini di diritto e di fatto per evidenziare talune specificità e criticità. Il combinato disposto degli articoli 2 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. , degli articoli4 e 5, comma 2, del d. lgs. N. 165/2001 e s.m.i. individuano il datore di lavoro nell’organo gestionale dotato di potere organizzatorio e potere di spesa, escludendo la possibilità che detto ruolo possa essere attribuibile al titolare delle funzioni di indirizzo politico.

A questo punto si palesa il primo punto critico, poiché – come noto – tale modello di separazione tra gestione e indirizzo politico è pacifico per le amministrazioni centrali dello stato o altri enti pubblici di diretta derivazione, non appare altrettanto delineato nell’ambito delle Aziende del Ssn dove il Direttore Generale per diversi aspetti è chiamato ad assicurare entrambe le funzioni. Inoltre, eccezion fatta per i poteri di spesa (da analizzare nel concreto), le attività specificamente gestionali attengono direttamente ai dirigenti titolari di incarichi di struttura. E ancora, sul potere di spesa sovviene la circostanza che, ad esempio, i Dipartimenti della Prevenzione assumono in sé in determinati ambiti propri e specifici poteri di spesa.

Dal punto di vista “di fatto”, si potrebbe osservare, in virtù di quanto sopra evidenziato circa il livello di complesstità e di diffusione sul territorio di numerose sedi operative (tutte luoghi di cura) come i dirigenti, Direttori di Distretti territoriali (nelle grandi città spesso coincidenti con corrispondenti Municipi) risultano essere i soggetti gestori delle relative risorse umane e strumentali, in via del tutto autonoma rispetto alla figura del Direttore Generale (….che comunque la norma individua come datore di lavoro).

In buona sostanza, a parere di chi scrive, la previsione normativa recata dall’articolo 299 del sopra richiamato d.lgs. n. 81 concernente il sistema di garanzia estensibile anche a colui il quale, pur sprovvisto della relativa investitura, eserciti in concreto le funzioni di datore di lavoro, potrebbe prestarsi ad una lettura differente, ovvero quei descritti presupposti di fatto, in taluni ambiti delle aziende sanitarie diverrebbero presupposti di diritto.

Francesca Milito

Direttore generale dell’ASL Roma 3
Federsanità Anci Lazio




31 ottobre 2022
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