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Fisco: studi di settore corretti in direzione “federalista”


Con la circolare n. 34/E del 18 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità sull’applicazione di 69 Studi di Settore per il 2009. La capacità di produrre reddito sarà ora calcolata sulla base di criteri territoriali. Le ricadute per medici, odontoiatri e farmacie.

21 GIU - L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una serie di parametri innovativi per migliorare e correggere gli Studi di Settore in base a due evidenze: la crisi e le caratteristiche territoriali che influiscono sulla capacità delle imprese e dei soggetti di produrre reddito. Gli studi di settore sono infatti uno strumento che il Fisco utilizza per rilevare i parametri fondamentali di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese, tra cui medici e farmacisti. In pratica, si tratta di una raccolta di dati (di carattere fiscale ma anche strutturale, raccolti attraverso un software chiamato Gerico) che caratterizzano l’attività e permettono di determinare i ricavi che probabilmente il contribuente registrerà nel corso dell’anno di attività e sulla base delle quali dovrà dunque pagare le tasse.

Come illustrato nella circolare n. 34 del 18 giugno 2010, gli Studi di Settore saranno ora analizzati sulla base delle specificità del territorio di riferimento e, in particolare, su tre indicatori:
 
Da tali indicatori, sono nate quattro tipologie di correttivi:
  1. analisi della normalità economica per coloro che presentano una riduzione dei ricavi/compensi:
  2. specifici per la crisi, che adeguano ai suoi effetti i risultati degli studi. Per i professionisti che operano a prestazioni, ad esempio, questi interventi tengono conto del possibile aumento del peso degli acconti sul totale dei compensi.
  3. congiunturali di settore, calcolati per singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese.
  4. correttivi congiunturali individuali, che interessano i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati.



I contribuenti potranno comunque segnalare attraverso uno specifico software (che è allo studio dell’Agenzia) i motivi per i quali risulta uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli previsti dagli studi.

Per quanto riguarda le professioni sanitarie interessate dalle novità, il documento delle Agenzie delle Entrate sottolinea in particolare alcuni elementi.

Per le farmacie è stato predisposto un procedimento analogo a quello realizzato per il 2008 e che tiene conto della riduzione dei ricavi dovuta alla liberalizzazione del prezzo di vendita dei medicinali SOP e OTC.

Per gli odontoiatri è stato invece predisposto un particolare procedimento per tener conto degli effetti del progetto “Odontoiatria sociale” istituito per favorire l’accesso alle cure odontoiatriche a particolari categorie svantaggiare, invitando i professionisti ad applicare un onorario ridotto rispetto a quelli mediamente richiesti.

Riguardo ai medici, la circolare spiega che sono comprese nell’ambito dell’attività libero professionale di tipo specialistico quelle attività che i medici possono effettuare anche nei confronti di pazienti verso i quali sussiste il rapporto di assistenza convenzionata con il Ssn, cioè la cosiddetta “libera attività professionale indotta” che comprende, ad esempio, il rilascio del certificato per il riconoscimento di invalidità oppure per l’acquisizione del porto d’armi. “Tali prestazioni, se svolte nei confronti dei propri assistiti, potrebbero comportare una sovrastima dei compensi calcolati da Gerico”, afferma l’Agenzia delle Entrate che, pertanto, ritiene di dover valutare distintamente le prestazioni svolte nell’ambito dell’attività libero professionale di tipo specialistico e quelle che, pur diverse da quelle comprese nel rapporto convenzionale, sono erogate direttamente ai pazienti in esecuzione del rapporto di assistenza convenzionata.
La circolare richiama inoltre l’attenzione sulle collaborazioni professionali di altri colleghi nel caso di sostituzioni. In caso di assenza, infatti, il medico deve comunque assicurare la cura dei propri pazienti, chiedendo dunque la sostituzione di un collega.
“Tali collaborazioni e i relativi costi sostenuti quindi – si legge nella circolare - dovrebbero essere più propriamente ricondotti nell’alveo dell’esercizio dell’attività esercitata in convenzione con il Ssn e non a quella libero professionale di tipo specialistico; di conseguenza, nel caso in cui l’esito dell’applicazione dello studio comporti un risultato di non congruità, è opportuno valutare se tale risultato possa essere imputato, in tutto o in parte, al contributo fornito da tali spese nella determinazione dei compensi stimati”.
L’Agenzia invita pertanto gli uffici a “valutare con attenzione le posizioni dei soggetti che, a causa delle circostanze sopra illustrate, presentino valori anomali in termini di congruità e di coerenza”.
 
L.C.

 

21 giugno 2010
© Riproduzione riservata

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