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Ginecologo e ostetrica corresponsabili se è mal gestita la sofferenza fetale 


Per la Cassazione (sentenza 47801/2018) c'è corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico) in caso di danni al neonato. LA SENTENZA.

23 GEN - In caso di danni al neonato (sofferenza fetale) c’è corresponsabilità tra ostetrica e ginecologo e le ostetriche hanno un ruolo di primo piano, con responsabilità non minori di quelle del medico.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 47801/2018) si deve considerare ormai acquisito il fatto che possa sussistere "una corresponsabilità del ginecologo (nel trascurare i segnali di sofferenza fetale) e delle ostetriche (nel venir meno al dovere di segnalare il peggioramento del tracciato cardiotocografico), trattandosi di attività rientranti nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe".

Il fatto
Un bambino dopo la nascita riporta delle lesioni celebrali irreversibili, dovute a sofferenza, dovuta anche al fatto che i sanitari avevano aspettato troppo tempo per effettuare il taglio cesareo.

Secondo i giudici di legittimità. Il medico era obbligato ad accertare le condizioni della partoriente dall’inizio del suo turno e non si sarebbe dovuto limitare ad assicurare la reperibilità, ma avrebbe dovuto vigilare sull’evolversi della situazione. In questo modo avrebbe avuto il tempo per allestire la sala operatoria per il parto cesareo e di conoscere l’evoluzione delle condizioni della partoriente e del nascituro, peggiorate nel tempo.

Non avendolo fatto, fu consapevole della situazione solo chiamato dall’ostetrica, quando ormai era troppo tardi.

Secondo i giudici questo configura condotta omissiva del medico che esclude si possa parlare di colpa non grave. Una responsabilità sicuramente congiunta a quella dell’ostetrica, in quanto è stato ormai affermata la corresponsabilità del ginecologo e delle ostetriche, poiché si tratta di attività che rientrano nelle competenze di entrambi le figure professionali che lavorano in equipe.
 
La sentenza
La Cassazione ha confermato responsabilità penale del medico che tentava di difendersi dall'accusa di aver provocato al neonato una lesione da cui era derivata una grave e probabilmente insanabile malattia, sostenendo che, in una situazione giudicata non preoccupante e di travaglio di parto spontaneo, il monitoraggio doveva essere gestito in via esclusiva dall'ostetrica.
Anche l'ostetrica può essere chiamata a rispondere, ma il medico, di fronte a una gravidanza a rischio, non può limitarsi a garantire la propria reperibilità durante il parto ma deve vigilare attivamente sull'evolversi delle condizioni della partoriente e del nascituro.

Secondo la Cassazione “è noto che, in tema di responsabilità per attività medico chirurgica, al fine di distinguere la colpa lieve dalla colpa grave, possono essere utilizzati i seguenti parametri valutativi della condotta tenuta dall’agente:

a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;

b) la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni dell’agente;
 
c) la motivazione della condotta;
 
d) la consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa”.
 
Per la Cassazione questi parametri sono stati ben analizzati dai giudici di merito e si può solo aggiungere “che il tema dei segnali di sofferenza fetale e delle possibili, gravissime conseguenze di un intervento tardivo è ampiamente noto non solo in letteratura medica, ma anche in giurisprudenza; ne discende che il grado di scostamento della condotta omissiva del medico, valutato congiuntamente alla (necessaria) consapevolezza delle cautele da adottare in una situazione come quella che si stava manifestando (e che doveva essergli nota, quanto meno nelle sue prospettive, fin dal momento dell’assunzione del servizio di turno) impone di escludere che, nella specie, possa parlarsi di colpa non grave”.

Conclusioni possibili, sottolinea la Cassazione, diversamente da quanto sostenuto dal medico, anche sulla base della ricostruzione “del comportamento alternativo diligente e della sua portata salvifica:… qualora fosse stata predisposta tempestivamente dal medico la sala parto per il taglio cesareo, fin dall’insorgere dei primi segni di sofferenza fetale (comportamento alternativo doveroso, a più riprese indicato in sentenza), il feto sarebbe stato estratto almeno un’ora prima e ciò, alla luce della tempistica narrata in sentenza, avrebbe scongiurato il rischio che l’ipossia desse luogo al fenomeno di acidosi metabolica alla base delle gravissime lesioni cerebrali riportate dal bambino”.

In base quindi alla ricostruzione “della portata salvifica della condotta doverosa omessa dall’odierno ricorrente, della prevedibilità delle gravissime conseguenze che tale omissione avrebbe comportato e infine del prodursi delle stesse, è di tutta evidenza che il grado della colpa, alla stregua degli indicati parametri, è stato correttamente qualificato come 'grave'”.

23 gennaio 2019
© Riproduzione riservata

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