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Per i riders anche tutela salute e sicurezza sul lavoro

di Domenico Della Porta

Dopo la decisione dle Governo di riconoscere a questi lavoratori lo status di lavoro autonomo con paga minima e assicurazione infortuni e malattia occorre che datore di lavoro e lavoratore si mettano anche in regola con le normative per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro. Ecco come

15 GEN - Riconoscere ai riders lo status di lavoratori autonomi con assicurazione e tutele su malattie, infortuni e paga minima è importante. Ma non basta. Per  i cosiddetti ciclofattorini, occorre portare avanti anche il discorso della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 
La normativa parla chiaro  ed elenca gli obblighi e la documentazione necessaria per scongiurare infortuni sul lavoro e malattie professionali  anche a questa categoria di lavoratori.
 
Per rendersi conto della delicatezza della questione, basta considerare che in questi anni il numero di lavoratori autonomi è andato via via aumentando, in particolar modo nei comparti delle costruzioni, dei trasporti e dell’agricoltura.
 
I pericoli a cui tali lavoratori sono esposti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti, il rischio di infortuni con lesioni invalidanti o mortali è tuttavia doppio rispetto a tutte le altre categorie di lavoratori. Secondo  il D. Lgs. n. 81/08. le regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano a tutti i tipi di lavoratori (subordinati, autonomi e soggetti equiparati). 
 
I lavoratori autonomi vengono considerati al pari di altre categorie di lavoratori e per questo sono tenuti a rispettare gli stessi obblighi previsti dalla legge.  Se si pensa ad esempio ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, anche in questi casi la normativa da utilizzare come riferimento è la stessa per tutti tipi di lavoratori. Questo significa che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e delle persone che si trovano sul luogo di lavoro e sulle quali ricadono gli effetti delle proprie azioni.
 
Per il  lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza troviamo  sia  adempimenti obbligatori sia quelli facoltativi.
 
Tra i primi occorre utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 (significa che le attrezzature di lavoro (biclette) devono: possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, ovvero devono rispondere alle disposizioni previste dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto – es. marcatura CE - oppure, qualora costruite in assenza o precedentemente all’emanazione di tali direttive, rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V al D.Lgs. 81/2008.
 
Poi queste devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla legge e comunque, se non specificato altrimenti, dal costruttore ed essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente informato, formato e addestrato.
 
Poi occorre munirsi di dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche, casco di protezione, guanti,   conformi alle norme di legge, essere idonei e adeguati all’uso specifico, essere integri e in perfetto stato di efficienza, essere indossati previo informazione, formazione e addestramento specifici).
 
E ancora munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
 
Il lavoratore autonomo può scegliere inoltre di osservare alcuni adempimenti facoltativi. Tra questi troviamo: la partecipazione a corsi di formazione e di addestramento abilitanti e i controlli sanitari (ad esclusione di quelli previsti per ottenere l’idoneità sanitaria che rimangono obbligatori per legge). 
 
Il datore di lavoro  che  si affida alle prestazioni di un lavoratore autonomo, è tenuto inoltre a rispettare alcuni adempimenti per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
 
Sempre secondo il Decreto Legislativo n. 81/08, infatti, il datore di lavoro dovrà:
verificare l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore (certificato camerale, DURC, elenco DPI, idoneità sanitaria, dichiarazione sulla conformità delle attrezzature, attestati di formazione e così via);
fornire le informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui andrà a operare, sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in base alla propria attività;
rendere sicuri tutti gli ambienti nei quali si svolgeranno le attività del lavoratore autonomo;
coordinare gli interventi di prevenzione e protezione (riunioni preliminari e periodiche, attività di vigilanza e controllo).
 
Questi obblighi si riferiscono tanto ai dipendenti dell’azienda quanto ai lavoratori autonomi chiamati a svolgere l’attività lavorativa, anche se solo parzialmente, nell’azienda).
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Telematica Internazionale Uninettuno Roma

15 gennaio 2019
© Riproduzione riservata

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