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Intramoenia. Medico condannato a risarcire l'Asl per 49mila euro. Non emetteva fattura


Lo ha stabilito una sentenza della Corte dei conti individuando nella mancata emissione di ricevuta fiscale un danno patrimoniale per l'azienda sanitaria. Oltre alla condanna per peculato, dunque, stabilito il criterio che stetta al sanitario rispondere dei mancati incassi dell'Azienda.

23 AGO - Il medico del Servizio sanitario nazionale che, operando in regime di intramoenia, non rilascia ricevuta fiscale, non solo sarà perseguito penalmente per peculato, ma sarà anche responsabile del danno patrimoniale arrecato all'Azienda di appartenenza per gli introiti non incassati. E' quanto stabilito da una sentenza della Corte dei conti della sezione giurisdizionale della Toscana.

Il provvedimento riguarda il caso di un dipendente dell'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, che, dopo aver visitato i pazienti che a lui direttamente o indirettamente si rivolgevano presso l'Ospedale Santa Chiara, ricevendo nella maggior parte dei casi un compenso in denaro, a fronte del quale non rilasciava ricevuta fiscale, dirottava i pazienti stessi verso una Casa di cura di Livorno, dove egli stesso li sottoponeva ad interventi chirurgici.
Il medico era già stato condannato in primo grado per peculato a 3 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici.

I giudici contabili hanno condannato il medico al risarcimento all'azienda ospedaliera delle somme non percepite per effetto della mancata emissione delle somme ricevute, pari a 49.652,91 euro. Stabilito, inoltre, che la prescrizione quinquennale dell'azione erariale decorre non da quando si è verificato l'evento dannoso, ma da quando l'ente è venuto con certezza a conoscenza dell'illecito. Infine, non è stata accolta la richiesta della Procura di restituzione anche di quota parte degli emolumenti percepiti dagli assistenti del medico durante le visite, in quanto, secondo la Corte, questi comunque avrebbero ricevuto tali somme nel proprio stipendio a prescindere dall'attività svolta.

23 agosto 2013
© Riproduzione riservata

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