Con il Comunicato Stampa dello scorso 25 novembre, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato, in esame definitivo, il Regolamento relativo alla tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, secondo quanto disposto dall’Art.138, comma 1, lettera b), del Codice delle Assicurazioni Private. In tale articolo, redatto originariamente nel 2005, vengono stabiliti i criteri di risarcibilità per i danni non patrimoniali di non lieve entità, rimandando a tal proposito proprio all’emanazione di una tabella unica nazionale la quale, sino ad oggi, è stata giocoforza sostituita dai sistemi tabellari dei tribunali di Milano e Roma.
Si è trattato di una attesa decisamente lunga, considerato che la formulazione originaria dell’Art.138 risale appunto a 18 anni fa. Una modifica dell’articolo era stata apportata in anni recenti, grazie alla Legge 15/2022, con la quale si prorogava l’emissione della tabella “al 1 maggio 2022”, con ciò superando il limite canonico di attesa di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Ciononostante, abbiamo dovuto attendere altri due anni e mezzo per la sua approvazione definitiva.
Nell’attesa che venga pubblicato a breve il testo finale del Regolamento, riqualifichiamo di seguito il tema.
L’invalidità permanente e l’Articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private
I danni non patrimoniali vengono disciplinati dal Codice delle Assicurazioni Private con gli articoli 138 e 139. Con quest’ultimo, in particolare, si stabiliscono i criteri di risarcimento per i danni biologici di lieve entità, ossia quelli che comportano una invalidità permanente riconosciuta al massimo del 9%, nonché una inabilità temporanea, totale o parziale che sia.
In relazione all’invalidità permanente, per il 2024 il valore pecuniario aggiornato per il primo punto di invalidità è pari a 947,30 €, il quale aumenta al crescere dei punti riconosciuti sulla base di coefficienti moltiplicatori specifici:
Il valore pecuniario così determinato deve poi essere riproporzionato, riducendosi di uno 0,5% per ogni anno di età del danneggiato, a partire dall’undicesimo. Si specifica però, al comma 3 del citato articolo, che “[q]ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.”
L’invalidità permanente e l’Articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private
I danni biologici di non lieve entità, ossia quelli corrispondenti ad una invalidità permanente almeno pari a 10 punti riconosciuti, vengono invece, come anticipato, disciplinati per mezzo dell’Art.138. La meccanica di attribuzione dei valori pecuniari è di fatto analoga a quella utilizzata nel già citato Art.139: anche in tal caso ad ogni punto percentuale di invalidità – dal decimo al centesimo – corrisponde un coefficiente moltiplicatore, il quale cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi. Esso inoltre decresce all’aumentare dell’età del danneggiato, “[…] sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale”.
Anche in tal caso, al comma 3, si precisa che “[q]ualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale […], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.”
L’emanazione del Regolamento relativo alla tabella unica sulle macro-lesioni mette fine ad una lunga supplenza, quella esercitata soprattutto dai due tribunali di Milano e Roma i quali, adottando sistemi tabellari distinti, hanno disposto nel tempo risarcimenti talvolta difformi.
La questione è di per sé rilevante anche nell’ambito della responsabilità medica, dato che l’Art.7 della Legge Gelli-Bianco riporta espressamente come il “[…] danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private […].”
Nell’attesa della pubblicazione del Regolamento riteniamo sia opportuno, per il professionista della salute, effettuare una verifica della bontà delle proprie tutele assicurative in tema di responsabilità civile professionale, magari fissando un appuntamento con i professionisti della consulenza assicurativa di SanitAssicura.