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Psicologia. Istituito il Tavolo al Ministero sul benessere individuale e collettivo. Lazzari (Cnop): “Così si valorizza la professione”


Obiettivo: produrre entro l’estate il primo documento per definire le modalità per attuare gli obiettivi assegnati alla professione psicologica e psicoterapica dalla normativa vigente. Lazzari (Cnop): “La produzione legislativa che può permettere alla psicologia e agli psicologi un diverso ruolo più valorizzato e potenziato all’interno del Ssn”. IL DECRETO

01 LUG -

Su indicazione del Ministro alla Salute Roberto Speranza è stato istituito, con decreto del Direttore Generale Rossana Ugenti presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN del Ministero della salute il “Tavolo di lavoro per il benessere psicologico individuale e collettivo” con l’obiettivo di produrre entro l’estate il primo documento.

Le motivazioni di tale istituzione trovano origine sia in attuazione dell’art. 29-ter, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126 dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che prevede che “Al fine ……di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali (….)”che dall’art. 20-bis, comma 1, del dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , che prevede che “Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell'eccezionale situazione causata dall'epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale”.

Inoltre il Ministro ha tenuto conto del  documento con il quale il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi - CNOP ha proposto la costituzione di un tavolo di lavoro per il benessere psicologico individuale e collettivo, con la finalità di definire le modalità per attuare gli obiettivi assegnati alla professione psicologica e psicoterapica dalla normativa vigente e pertanto ha dato indicazioni di  istituire il predetto tavolo per le finalità suindicate, con la partecipazione, oltre ai rappresentanti della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, di due rappresentanti del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi CNOP, tre rappresentanti della Consulta delle società scientifiche della psicologia, un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità - ISS, tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante della Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, un rappresentante della Direzione generale della prevenzione sanitaria e un rappresentante della Direzione generale della programmazione sanitaria.

Le “Linee di indirizzo per il benessere psicologico individuale e collettivo e le buone pratiche per le fragilità psicosociali” su cui si sta sviluppando il primo documento sono così articolate:

EVOLUZIONE DEI BISOGNI E DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  Evoluzione dei bisogni della popolazione; popolazioni target (bambini, adolescenti, adulti, anziani, famiglie, gruppi/comunità); nuova normativa (legge 126, 176/2020 e succ.; la funzione aziendale della Psicologia nei nuovi contesti organizzativi (flessibilità organizzativa, territorio, ospedale, trasversalità, aree di attività, DM 70, DM 77 raccordo con gli ambiti sociali); fabbisogno del personale.

STATO DELL’ARTE

Analisi della situazione esistente (modelli regionali e aziendali, principali criticità); normativa di riferimento (LEA, PNC e normative precedenti il 2020, Linee Guida (dolore, cure palliative, Pronto Soccorso, Salute Mentale, ecc.); evidenza di efficacia organizzativa e costo benefici, anche con riferimento alle esperienze e ricerche internazionali;

MODELLI E PROCESSI DI INTERVENTO
Descrizione e proposta di modelli operativi (Es. Interventi mono e pluri-professionali, mono e pluri-disciplinari); valutazione degli esiti; individuazione di strumenti di verifica dell’efficacia e dell’efficienza (Es. rilevazione e monitoraggio dati attività psicologiche nel SSN e indicatori LEA, sistemi informativi, fonti dati e flussi informativi); strumenti per la diffusione delle buone pratiche; formazione psicologo assistenza primaria, tirocini ex legge 163/2021, specializzazioni); Accesso al SSN (Es. composizione commissioni concorso).

“Sono tutte questioni che se ben sviluppate possono diventare le linee guida attraverso le quali le Aziende Sanitarie e gli altri Enti possono realizzare una rete organica per attuare il diritto alla salute anche attraverso la promozione del benessere psicologico che costituisce una delle componenti centrali per il miglior stato di salute o per il suo ripristino”, afferma il presidente del Cnop, David Lazzari.

“La produzione legislativa che può permettere alla psicologia e agli psicologi un diverso ruolo più valorizzato e potenziato all’interno del SSN – prosegue - può dispiegare al massimo la sua potenzialità innovatrice e positiva se il Parlamento riuscirà ad approvare prima della fine della legislatura il ddl presentato dalla senatrice Paola Boldrini che definisce il ruolo, le competenze, le modalità di reclutamento e la formazione dello psicologo delle cure primarie, attività psicologica quanto mai centrale ed importante, prevista dallo stesso DM 77/2022 e che, in ordine sparso già molte Regioni stanno autonomamente legiferando e quindi è quanto mai necessaria ed urgente una norma nazionale che regolamenti in maniera omogenea ed uniforme l’incarico di psicologo delle cure primarie”.



01 luglio 2022
© Riproduzione riservata

Allegati:

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