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Ricetta bianca. Il farmacista non è tenuto a stampare il promemoria cartaceo ai fini della conservazione. Il chiarimento del Ministero Salute


L'obbligo, spiega il Ministero, potrà considerarsi quindi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC. Analogamente, è stato confermato che le modalità di gestione del promemoria sono valevoli per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate: sia per le prescrizioni di medicinali a carico del Ssn sia per quelle di medicinali con oneri a carico del privato. Si attendono chiarimento su preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti.

01 FEB - Il Ministero della Salute, in tema di ricetta bianca, ha confermato l’interpretazione della Fofi riguardo all’applicazione dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 219/2006, sull’obbligo di conservazione delle ricette mediche non ripetibili, ribadendo che il suddetto obbligo possa considerarsi correttamente adempiuto mediante la conservazione elettronica della ricetta bianca DEM chiusa sul SAC, senza la necessità che il farmacista proceda alla stampa del promemoria cartaceo ai fini della conservazione.

Analogamente, è stato confermato che le modalità di gestione del promemoria fissate dall’art. 3 del decreto in oggetto sono valevoli per entrambe le fattispecie di ricette dematerializzate (e, dunque, sia per le prescrizioni di medicinali a carico del SSN sia per quelle di medicinali con oneri a carico del privato).
 
Infine, la Fofi segnala che è stato richiesto un parere al Dicastero sull’ambito di applicazione del decreto ed, in particolare, se lo stesso debba intendersi riferito anche alla prescrizione di preparazioni galeniche e di medicinali stupefacenti.

01 febbraio 2021
© Riproduzione riservata

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