Governo clinico. Sì della Bilancio, ma con condizioni
La V commissione della Camera ha dato parere favorevole al testo sul Governo clinico approvato dalla Affari Sociali. Sei, però, le richieste di modifica, a cui si aggiungono due osservazioni che la Bilancio ha consegnato alla Affari Sociali per garantire l’obiettivo del pareggio di bilancio.
24 MAG - Via libera, ma condizionato, della commissione Bilancio di Montecitorio al ddl sul Governo clinico approvato dalla commissione Affari Sociali nelle scorse settimane.
Sei, infatti, le richieste di modifica che la Bilancio ha chiesto alla Affari Sociali nel parere favorevole espresso ieri (
vedi pagina 7 del resoconto allegato). Modiche che, come ha spiegato il presidente della commissione Giancarlo Giorgetti (Lnp) “recepiscono tutti i rilievi di carattere finanziario che hanno determinato la verifica negativa della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato”. Aggiungendo che “la proposta di parere reca due osservazioni relative a profili ordinamentali che solo indirettamente potrebbero avere conseguenze sulla finanza pubblica”.
Ecco le richieste di modifica:
Art. 3, comma 2. Si chiede di specificare che ai componenti del Collegio di Direzione “non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese”.
Art. 6, comma 1. L'eventuale "altro incarico" affidato al direttore medico e sanitario che ha ottenuto la valutazione positiva deve essere almeno di pari rilievo ma “di valore economico inferiore”.
art. 7, comma1, lettera C. Non deve essere"di norma" che il direttore di dipartimento mantenga la direzione della struttura di appartenenza.
Art. 8, comma 1. In relazione ai limiti di età, resta fermo quando previsto dalla riforma generale delle pensioni.
Art. 8, comma 1. La permanenza in servizio “non può far luogo a un aumento del numero dei dirigenti”.
Art. 9, comma 1. Dall'attuazione del presente comma “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Queste, invece, le due osservazioni:
- “al fine di chiarire in modo univoco i rapporti tra le disposizioni del provvedimento e quelle del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed evitare incertezze in sede interpretativa e applicativa, la Commissione di merito dovrebbe valutare l’opportunità di intervenire attraverso puntuali modifiche a tale decreto legislativo, che reca le disposizioni fondamentali in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale”;
- “valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, posto che la facoltà ivi prevista di costituire organismi o enti no profit nell’ambito delle aziende sanitarie si pone in contrasto con l’indirizzo normativo volto alla razionalizzazione e alla riduzione degli organismi pubblici”.
24 maggio 2012
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