Liste d’attesa. Nel Dl Agosto arrivano 500 mln. Più risorse al personale, aumenta tetto spesa per il privato e possibilità di refertare per specializzandi dell’ultimo anno
di Luciano Fassari
Per recuperare le prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate durante il lockdown il Governo ha messo a punto una serie di misure. Facoltà da parte delle regioni di ricorrere a prestazioni in libera professione con compensi maggiorati, aumento monte ore specialistica ambulatoriale e incremento dell’1% del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato. Nel decreto chiarita anche la questione del bonus Covid.
05 AGO - Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa ecco che nel Dl Agosto arrivano circa 500 mln come incremento del Fondo sanitario 2020.
Nel provvedimento, di cui
Quotidiano Sanità ha potuto visionare una prima bozza si dà in primis la possibilità limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri e fino al 31 dicembre 2020 di: ricorrere alle prestazioni aggiuntive in libera professione della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia (le cifre precise ancora non sono state inserite ndr.). Inoltre si potrà anche ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all’art.6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale anche in questo caso con un aumento della tariffa oraria. Sarà anche possibile reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie anche in deroga ai CCNL di settore o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda invece le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, le regioni potranno fino al 31 dicembre 2020 ricorrere alle prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale come per i ricoveri.
Ma le Regioni potranno anche incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di 10 milioni di euro.
Inoltre, per l’anno 2020 è incrementato in misura pari all’1 per cento il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato. I tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate dalle regioni e dalle province autonome, in coerenza con il limite di spesa, potranno pure essere utilizzati fino a tutto il 31 dicembre 2021 qualora al 31 dicembre 2020 non si sia determinato un completo riassorbimento della domanda di assistenza non soddisfatta durante lo stato di emergenza.
Nel provvedimento si prevede poi, ferma restando la supervisione del tutor che i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell’espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano stilare in autonomia i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
In ogni caso il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia. L’attività svolta dal medico in formazione specialistica è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale.
Le risorse. Per l’anno 2020, per l’attuazione del piano è autorizzata rispettivamente la spesa di 109.987.260 euro, 201.468.043 e 122.146.150 per complessivi 482.520.006 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.
Per l’accesso alle risorse le Regioni provvedono, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.
Bonus Covid. Dopo le
polemiche tra le Regioni e la Ragioneria dello Stato sull’interpretazione della norma introdotta dal Dl Cura Italia sull’ammontare delle risorse per il bonus per il personale impiegato nell’emergenza, nel Dl Agosto si spiega che la misura si “interpreta nel senso che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi, dalle regioni e province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando in ogni caso l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma”. In sostanza si dà ragione alle Regioni.
Luciano Fassari
05 agosto 2020
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