Assegno unico per figlio approvato. Via libera all’unanimità dalla Camera

Assegno unico per figlio approvato. Via libera all’unanimità dalla Camera

Assegno unico per figlio approvato. Via libera all’unanimità dalla Camera
Con 452 pareri favorevoli il provvedimento viene approvato in prima lettura e passa ora all'esame del Senato. Previsto un assegno unico, che sostituisce le diverse misure oggi esistenti, che verrà dato ad ogni figlio in base all'Isee, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età (in misura ridotta dopo i 18 anni). Ora occorrerà trovare i 6-7 miliardi mancanti per realizzarlo. IL TESTO

La Camera ha oggi approvato all'unanimità la proposta di legge delega sull’assegno unico e universale per figli. Più precisamente, la “legge Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi”. La legge delega per l’assegno universale sarà così il primo pilastro del Family Act approvato dal Governo lo scorso 11 giugno, che punta a dare sostegno alle famiglie e alla natalità.
 
Nell'esercizio della delega, il Governo è impegnato a rispettare princìpi e criteri direttivi generali (art. 1) e princìpi e criteri direttivi specifici (art.2). Tra princìpi e criteri direttivi generali, innanzitutto, il principio dell'universalità e progressività, in virtù del quale l'assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti i nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'Isee o da sue componenti.
 
Nella determinazione dell'importo dell'assegno unico e universale si tiene conto anche dell'età dei figli a carico. Per quanto riguarda l'erogazione del beneficio, il provvedimento lascia ai decreti delegati la scelta fra due possibilità: credito d'imposta o corresponsione di un assegno mensile. Inoltre, l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità (viceversa non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno, le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità).
 
L'assegno è inoltre compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del RdC. Infine, è prevista l'istituzione di un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

Per i minorenni, l'assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età, è inoltre maggiorato per i figli successivi al secondo. Dai diciotto ai ventuno anni, sempre per i figli a carico, l'assegno è corrisposto con importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, ma solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale). E' inoltre considerata la possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l'autonomia.

Per quanto riguarda i figli con disabilità, l'assegno viene maggiorato rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità. L'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stato più volte ribadito che platea dei beneficiari e l'entità delle risorse a disposizione per l'attuazione della delega, non sono state definitivamente identificate e quantificate. Tuttavia, nel testo si forniscono indicazioni sulle risorse a finanziamento di misure vigenti a sostegno della famiglia e dalla natalità da reindirizzare in favore dell'erogazione dell'assegno unico e universale. Più precisamente:
risorse del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", istituito dalla legge di bilancio 2020; risorse rivenienti dall'abrogazione delle seguenti misure: 1) assegno per il nucleo familiare dei Comuni; 2) assegno di natalità; 3) premio alla nascita; 4) fondo di sostegno alla natalità;
risorse rivenienti dall'abrogazione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure: detrazioni fiscali; assegno per il nucleo familiare (ANF).

21 Luglio 2020

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