Croce rossa. Corte Costituzionale: “Legittima la riorganizzazione”
La Consulta ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale amministrativo in merito al Dlgs del Governo Monti che aveva trasformato la Cri da Ente pubblico ad associazione di diritto privato. “Il regime privatistico della Croce Rossa caratterizza le associazioni dei maggiori Paesi europei ed è auspicato dallo Statuto della Federazione internazionale delle Croci e Mezzelune rosse, che fa esplicito riferimento alle «società non governative» riconosciute dai diversi Stati”. LA SENTENZA
09 APR - “Non è illegittima la riorganizzazione della Croce rossa italiana (d.lgs. n. 178/2012) contestata da numerosi dipendenti, che si erano perciò rivolti al Tar del Lazio”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 79 depositata oggi (relatore Augusto Barbera), respingendo le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale amministrativo. Con il decreto legislativo impugnato, il Governo Monti aveva riformato la Croce Rossa Italiana trasformandola da ente di diritto pubblico in associazione di volontariato, inquadrata in regime di diritto privato, chiamata a svolgere attività di rilevante interesse pubblico.
Secondo la Corte, “questa riorganizzazione si è mossa nel solco della volontà del Parlamento. Il regime privatistico della Croce Rossa caratterizza le associazioni dei maggiori Paesi europei ed è auspicato dallo Statuto della Federazione internazionale delle Croci e Mezzelune rosse, che fa esplicito riferimento alle «società non governative» riconosciute dai diversi Stati.”
Con particolare riguardo al Corpo militare ausiliario, la Corte ha chiarito “che il decreto legislativo censurato dal Tar Lazio ne ha revisionato l’assetto coerentemente al nuovo regime della Croce Rossa Italiana e alla sua rinnovata struttura associativa. Gli appartenenti a quest’organismo, infatti, confluiscono in una categoria in congedo che presta servizio volontariamente e gratuitamente (come accade, oltre che per il Corpo delle infermiere volontarie, per l’Associazione del sovrano militare Ordine di Malta)”.
Secondo i giudici costituzionali, “i diritti del personale ausiliario sono comunque salvaguardati nel loro contenuto essenziale, posto che viene lasciata la possibilità di optare per la permanenza in servizio presso la neo-istituita Associazione o, in alternativa, per la messa in mobilità presso altre amministrazioni dello Stato. Resta ferma l’integrità delle voci principali del trattamento retributivo del personale privatizzato, che continua a percepire un’adeguata retribuzione, potendo, su domanda, entrare a far parte del Corpo militare volontario e lì svolgere, in coerenza con le finalità dell’Associazione, attività gratuita e volontaria (cioè non retribuita oltre a quanto già percepito come dipendente di diritto comune)”.
Quanto alle procedure di mobilità, la Corte ha “ribadito che esse consentono di garantire un equilibrato contemperamento di due esigenze costituzionalmente rilevanti: il mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici. Ciò non esclude che in sede di applicazione di questa normativa possano verificarsi vizi nei conseguenti atti amministrativi, che spetterà eventualmente sindacare solo agli organi giurisdizionali competenti”.
09 aprile 2019
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