Liberalizzazioni. Ecco l'articolo sulle farmacie alla firma del presidente Napolitano
Per le farmacie nessuna modifica rispetto al testo anticipato ieri. Aggiustamenti per la norma sulle prescrizioni mediche. Il farmacista dovrà sempre sostituire la specialità con l'equivalente a prezzo più basso a meno che non sia espressamente indicata la "non sostituibilità" sulla ricetta.
24 GEN - Il testo del decreto sulle liberalizzazioni è stato firmato dal presidente Napolitano.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta si avvierà l'esame parlamentare per la conversione in legge che si preannuncia molto complesso per le tante questioni aperte sui diversi fronti oggetto delle liberalizzazioni.
Per le farmacie restano le misure già anticipate, mentre cambiano le norme sulla prescrizione dei farmaci. Il farmacista sarà tenuto sempre a sostituire la specialità medicinale con l'equivalente a prezzo più basso a meno che il medico non abbia espressamente indicato nella ricetta la non sostituibilità, salvo diversa richiesta del paziente. Viene inoltre specificato che la dispensazione da parte dei farmacisti di medicinali aventi le medesime caratteristiche di quelli prescritti e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso, è possibile "solo su espressa richiesta dell'assistito" e previa corresponsione da parte dello stesso della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso.
Ecco il nuovo testo del comma 9, per leggere tutto l'articolo 11 clicca qui:
"Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: “sostituibile con equivalente generico”, ovvero, “non sostituibile” nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All’articolo 11, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole “è possibile”, sono inserite le seguenti: “solo su espressa richiesta dell’assistito e”."
24 gennaio 2012
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