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Sunshine Act. Gimbe: “Sì alla trasparenza, no al complottismo”


La Fondazione audita presso la commissione Affari sociali ha espresso un giudizio positivo sul provvedimento e ha proposto alcuni spunti di miglioramento: “Estendere organizzazioni e soggetti che operano nel settore salute, escludere la vigilanza sulle relazioni non finanziarie e maggiore attenzione alle falle presenti nel sistema nazionale di educazione continua in medicina”. VIDEO

17 OTT - Si è tenuta ieri, presso la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, l’audizione della Fondazione GIMBE sulla proposta di legge n. 491 “Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie”, già noto come Sunshine Act italiano.
 
“Il disegno di legge – ha affermato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – ha un impianto molto solido, ma bisogna evitare di demonizzare i trasferimenti di denaro, che non necessariamente sono correlati a fenomeni corruttivi». In particolare il Presidente si è soffermato sul fatto che il conflitto di interessi conseguente al trasferimento di denaro, per definizione, è una condizione e non un comportamento: in caso di conflitto di interessi, infatti, se la maggior parte dei “percettori” non modificherà i propri comportamenti, una parte metterà in atto comportamenti opportunistici (da lievi a gravi) e solo alcuni si renderanno responsabili di reati e illeciti amministrativi”.
 
Cartabellotta ha poi illustrato la “Tassonomia GIMBE di frodi e abusi in sanità” con 53 tipologie di frodi e abusi classificati in 9 categorie: policy making e governance del sistema sanitario, regolamentazione del sistema sanitario, ricerca biomedica, marketing e promozione di farmaci, dispositivi e altre tecnologie sanitarie, acquisto di beni e servizi, distribuzione e stoccaggio di prodotti, gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse umane, erogazione dei servizi sanitari. «Dalle nostre analisi preliminari – ha puntualizzato Cartabellotta – il Sunshine Act potrebbe contribuire a prevenire 28 delle 53 tipologie di frodi e abusi, grazie al fatto che prende in considerazione non solo i trasferimenti di valore ai professionisti sanitari, ma anche al personale amministrativo e alle organizzazioni che operano in sanità».
 
“Purtroppo – ha precisato il Presidente – sia i comportamenti opportunistici più gravi che i reati e gli illeciti amministrativi sono generati da flussi di denaro o altre utilità non tracciabili. Di conseguenza, se da un lato il Sunshine Act è indispensabile per una maggiore trasparenza sui trasferimenti di valore, dall’altro la sua efficacia nel prevenire i fenomeni corruttivi in sanità è molto incerta”.
 
Cartabellotta ha poi presentato in anteprima un’analisi preliminare dei trasferimenti di valore effettuati da 15 aziende farmaceutiche nel 2016, sulla base dei dati resi disponibili grazie al disclosure code di Farmindustria. Dall’analisi è emerso che:
- Oltre 2/3 dei medici fornisce il consenso a pubblicare i dati personali, a dimostrazione che la cultura della trasparenza è abbastanza diffusa tra i professionisti, mentre 1 medico su 3 antepone la tutela della privacy alla trasparenza.
- Quasi il 60% dei trasferimenti di valore individuali riguardano attività di formazione (quote di iscrizione e viaggi).
- Rispetto ai trasferimenti in favore di organizzazioni (enti pubblici, aziende sanitarie, società scientifiche, associazioni di pazienti ed altro), il 58% dell’importo totale dei trasferimenti è in favore di società di servizi che operano nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM).
 
Il Presidente infine, sulla base dei dati e delle evidenze riportate, ha presentato alla Commissione proposte di modifiche e integrazioni del testo di legge formulate dalla Fondazione GIMBE:
- Estendere le finalità della legge, oltre che alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, anche a quella dei comportamenti opportunistici.
- Includere tra gli obiettivi della legge, oltre alla ricerca, anche il sistema nazionale ECM, di fatto non preso in considerazione dal testo attuale.
- Includere tra le “imprese produttrici” quelle che commercializzano prodotti nutrizionali (latte artificiale, prodotti senza glutine e aproteici, integratori, etc.) e l’industria alimentare, tenendo conto che consistenti evidenze dimostrano rilevanti conseguenze sulla salute pubblica dei conflitti di interesse nella scienza della nutrizione.
- Includere tra le “organizzazioni” che possono percepire denaro sia i provider accreditati per l’ECM, sia soprattutto le società di servizi, attualmente in pole position per trasferimenti di denaro.
- Allineare il “Registro pubblico telematico” agli standard degli Open Data, già utilizzati dal Ministero della Salute.
- Escludere dal testo di legge il monitoraggio delle “relazioni di interesse” che non prevedono transazione finanziarie, che finirebbero per sovraccaricare il “Registro pubblico telematico” con un’enorme mole di dati irrilevanti ai fini della prevenzione di comportamenti opportunistici e illeciti, alimentando inutilmente la cultura del sospetto.

17 ottobre 2018
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