Ddl Governo clinico: ulteriore nuovo testo
Il Ddl governo clinico torna ancora una volta rinnovato all’attenzione della Commissione Affari sociali. Nella seduta di ieri Di Virgilio ha proposto l’adozione di un nuovo testo unico. Poche le modifiche ma sufficienti a scontentare la Lega che ha annunciato la sua opposizione alla proposta.
10 NOV - La commissione Affari sociali di Montecitorio ieri pomeriggio ha ripreso l’esame del Ddl sul governo clinico. L’ultimo passaggio in commissione era datato 25 ottobre. Successivamente c’è stato il via libera della Conferenza delle regioni “Abbiamo dato parere favorevole – aveva dichiarato a Quotidiano Sanità, il presidente Vasco Errani il 27 ottobre – sulla base di un lavoro che abbiamo costruito anche insieme alla Commissione parlamentare che ha rivisto una serie di norme invasive rispetto all’autonomia e alle competenze delle Regioni. Credo che oggi possiamo dire di essere in grado di realizzare una sintesi efficace e positiva”.
Domenico Di Virgilio (Pdl), relatore del provvedimento, ieri si è presentato in commissione Affari sociali con una nuova proposta di testo unificato che ha illustrato brevemente soffermandosi sulle poche modifiche introdotte in particolare, l’aggiunta di un periodo alla fine del comma 3 dell’articolo 1, già oggetto di esame da parte dell’Assemblea, su cui tutti i gruppi hanno manifestato il proprio assenso.
Nel breve dibattito che ha seguito l’illustrazione, in cui sono intervenuti solo esponenti di maggiornaza, ovvero Pdl e Lega, Michele Scandrolgio (PdL) ha espresso il suo rammarico per la soppressione delle disposizioni volte a disciplinare l’esercizio della libera professione infermieristica e ha invitato il relatore a riconsiderare questa scelta nel prosieguo dell’iter.
La Lega, con Laura Molteni si è soffermata sul fatto che “nella proposta di nuovo testo base testé presentata dal relatore, non è contenuta la clausola di cedevolezza a tutela delle competenze legislative regionali” annunciando, pertanto, il voto contrario sulla proposta di adozione del testo base.
La Commissione ha deciso di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle per il 15 dicembre 2011.
Sintesi del nuovo testo
Art 1 (Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).
Il governo clinico è disciplinato dalle regioni. Il governo clinico delle Asl, delle aziende ospedaliere, degli Irccs è “attuato con la partecipazione del Collegio di direzione”. Le regioni definiscono l’organizzazione più idonea per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e per la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale.
Il governo clinico garantisce il modello organizzativo idoneo alle esigenze degli utenti e dei professionisti del Ssn e a tal fine “le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni, attraverso la conferenza dei sindaci, nelle funzioni programmatorie”. Le regioni promuovono “forme e strumenti di partecipazione democratica nella fase di programmazione delle politiche socio-sanitarie mediante il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei diritti”. E per questo è previsto “il coinvolgimento anche delle organizzazioni di volontariato”.
Art. 2.(Funzioni del Collegio di direzione).
Le regioni “prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del Collegio di direzione”, la cui composizione deve garantire “la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonché le relazioni con gli altri organi aziendali”.
Il Collegio di direzione concorre “al governo delle attività cliniche, partecipa alla pianificazione delle attività e allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche”.
Art. 3.(Requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali).
La nomina dei direttori generali delle Asl e degli enti del Ssn è competenza delle regioni che devono garantire “adeguate misure di pubblicità delle nomine e di trasparenza nella valutazione degli aspiranti”, che devono avere “esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie”.
Le regioni provvedono anche alla definizione di criteri e di sistemi di valutazione e verifica dell'attività dei Dg “avvalendosi dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali”.
Art. 4. (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).
Sono le regioni a stabilire “i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa” secondo due principi. Il primo è che la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e con due direttori di struttura complessa individuati con sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione. Il secondo invece prevede che la commissione riceva dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare e, successivamente, approva una graduatoria di candidati sulla base dell'analisi comparativa dei cv, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
L’incarico di responsabile di struttura semplice è attribuito dal Dg su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni. Negli Irccs il direttore scientifico è responsabile delle proposte da sottoporre al Dg per l'approvazione. Gli incarichi hanno durata tra i tre e i cinque anni rinnovabili. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 5.(Valutazione dei dirigenti medici e sanitari).
I dirigenti medici e sanitari sono valutati secondo le modalità definite dalle regioni sulla base di linee guida approvate tramite intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni su proposta del ministro della Salute, tenendo conto anche dei principi del Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta). Gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati e gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse.
Art. 6.(Dipartimenti).
Le regioni disciplinano l'organizzazione dei dipartimenti e la responsabilità dei direttori di dipartimento secondo i seguenti principi:
a)l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende sanitarie e ospedaliere;
b)il direttore di dipartimento è nominato tra i direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento;
c)il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti il dipartimento e, di norma, mantiene la direzione della struttura di appartenenza.
Art. 7.(Limiti di età).
Il limite per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Ssn è stabilito “al compimento del sessantasettesimo anno di età”. Chi vuole, e su valutazione del Collegio di direzione può arrivare “al compimento del settantesimo anno di età”.
Art. 8. (Programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie).
Le regioni e le province autonome provvedono alla programmazione e alla gestione delle tecnologie sanitarie “anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, al fine di garantire un uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici e in particolare delle grandi apparecchiature e dei relativi impianti”
10 novembre 2011
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