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Riforma Pubblico Impiego. Decreto trasmesso a Regioni e Parlamento. Ma l’Anaao boccia il testo


Confermate le misure, dal “Polo Unico” della medicina fiscale, che dà competenza esclusiva all’Inps per i controlli malattia, all'istituzione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, fino alla stabilizzazione dei precari. Per il personale Ssn proroga di un altro anno in più per i concorsi straordinari previsti dalla stabilità 2016. Salario accesorio non potrà superare anmmontare del 2016. Dura presa di posizione contraria dell'AnaaoIL TESTO DEL DECRETO.

17 MAR - Pronto il testo del decreto che riforma il testo unico del pubblico impiego. Il provvedimento è atteso ora in Parlamento, in Conferenza unificata ed in Consiglio di Stato per l'acquisizione dei pareri di competenza, e dovrà inoltre essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.
 
Ecco, in sintesi, gli articoli di maggiore interesse per il personale sanitario del decreto approvato oggi dal Governo: 
 
Articolo 6 (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale). Qui si spiega che le linee di indirizzo vengono definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
 
 
Articolo 10 (Disabilità). La Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Rispetto al testo uscito da Palazzo Chigi, cambia la composizione della Consulta. Quest'ultima, si spiega nel decreto, sarà composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del Lavoro, un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità. A tutti i componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute.
 
Vengono, quindi, dettagliate le funzioni esercitate dalla Consulta, fra cui l’elaborazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 39-quater; la proposta ai ministeri competenti di iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni; la previsione di interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
 
L’articolo 39-ter, invece, disciplina la figura del Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità e le relative funzioni. Il responsabile deve essere previsto nelle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1). Esso cura i rapporti con il servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili, predispone gli accorgimenti organizzativi e propone le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro, verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.
 
L’articolo 39-quater reca disposizioni volte al monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche al fine di dare corretta attuazione in materia di collocamento obbligatorio devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di posti di lavoro riservati ai disabili. Successivamente devono comunicare alle medesime autorità tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico.
 
Articolo 11 (Dirigenza ruolo sanitario). Una apposita area o sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. Viene stabilito, intervenendo sul comma 3-bis, che la quota prevalente delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio va devoluta al trattamento collegato alla performance (organizzativa e non più individuale).
 
Articolo 18 (Polo unico Inps). Qui si spiega che i controlli sulla validità delle certificazioni mediche restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.
 
Vengono chiariti i termini di utilizzo da parte dell’INPS delle certificazioni mediche inviate dal medico per via telematica.
 
Si prescrive poi che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’INPS, d’ufficio o su richiesta delle Amministrazioni interessate, con oneri a carico dello stesso Istituto che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps ed i medici di medicina fiscale sarà disciplinato da apposite convenzioni, stipulate con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.


Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la finalità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato.
 
Articolo 20 (Mobilità e personale precario). Per quanto riguarda la mobilità, restano ferme le disposizioni già in atto. Inoltre, lle amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
c) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
 
Nello stesso periodo le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
 
Le amministrazioni possono tuttavia prorogare i rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.
 
Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione. In sostanza vengono prorgate di un ulteriore anno le scadenze già prorogate dal Milleproroghe che a sua volta prorogava i termini previsti dalla legge di stabilità 2016 per l'assunzione di nuovo personale del Ssn a fronte dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro europeo.
 
Il decreto Madia, inoltre, sempre per il personale del Ssn, proroga al 31 ottobre 2018 i termini per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sempre per far fornte al nuovo orario di lavoro europeo.
 
Articolo 23 (Salario accessorio). Si prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, la contrattazione collettiva nazionale opera la graduale convergenza dei medesimi anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

Presente nel testo inoltre un vincolo finanziario all’incremento dei fondi, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Tale disposizione garantisce l’invarianza della spesa pubblica rispetto all’anno 2016, che costituisce il tetto massimo.

17 marzo 2017
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