Anteprima. Pronte le linee guida per la donazione e raccolta di sangue da cordone ombelicale
Il documento è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni. Previste tutte le misure per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale. Individuate specifiche indicazioni per tutte le fasi della donazione e della raccolta al momento del parto. Ribadita la possibilità della conservazione autologa solo per particolari necessità cliniche.
13 APR - Lo schema di accordo tra il Governo e le Regioni sulle “Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale”, è stato trasmesso alla segreteria della Conferenza Stato Regioni per l’esame finale. Il documento mette nero su bianco gli aspetti organizzativi, tecnici e operativi delle Banche, dalla raccolta al rilascio delle unità cordonali per finalità terapeutiche, ed anche dei punti nascita a queste collegati per lo svolgimento dell’attività di raccolta. Ferme restando le competenze delle singole Regioni e Provincie autonome nella disciplina delle autorizzazioni, accreditamento, programmazione e organizzazione delle attività sanitarie.
I criteri adottati procedono sul solco dei principi e delle finalità stabiliti sia nell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 sui requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle Banche, sia nel DM del 18 novembre 2009 che ha istituito una rete nazionale delle stesse, il tutto sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue e dal Centro nazionale trapianti.
Secondo la normativa vigente (
DM 18 novembre/2009) la raccolta di sangue da cordone ombelicale può avvenire solo in strutture pubbliche accreditate ed è sempre autorizzata in caso di donazione a fini allogenici (previa verifica dello stato di salute e della compatibilità generale del quadro clinico dei genitori), mentre per la raccolta autologo-dedicata le norme prevedono che essa possa essere effettuata solo in determinati casi:
-
quando il neonato ha una patologia in atto al momento della nascita o evidenziata in epoca prenatale, o per uso dedicato a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta o pregressa, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria;
-
nel caso di famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico;
-
per le indicazioni cliniche per le quali e' consolidato l'uso per il trapianto di cellule staminali emopoietiche, secondo apposito elenco periodicamente aggiornate in base alle nuove evidenze scientifiche;
-
può essere infine consentita nel caso di particolari patologie non ancora ricomprese nell'elenco, ma per le quali sussistano comprovate evidenze scientifiche di un possibile impiego di cellule staminali del sangue da cordone ombelicale anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche approvate secondo la normativa vigente.
13 aprile 2011
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Governo e Parlamento
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001
Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy