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Le nuove società di capitali in farmacia. I dubbi del Servizio studi del Senato alla vigilia dell’esame del ddl Concorrenza


In un ampio dossier che pubblichiamo in allegato, i tecnici del Senato hanno evidenziato le principali novità del provvedimento e rimarcato alcune perplessità soprattutto sulla modifica apportata dalla Camera che ha reso compatibili con le società di capitali i soggetti di “intermediazione del farmaco”.

17 OTT - Il Servizio studi del Senato ha realizzato un ampio dossier sul ddl Concorrenza appena arrivato a Palazzo Madama dopo l’approvazione della Camera.
 
Per quanto riguarda in particolare gli articoli 48 e 49 sulle farmacie, il Servizio studi ricorda innanzitutto le principali novità normative che hanno modificato la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai profili:
- delle tipologie delle società;
- dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità;
- della direzione della farmacia;
- dei limiti numerici e territoriali per le titolarità di farmacie da parte della società (limiti che vengono soppressi);
- della comunicazione dello statuto societario e delle variazioni del medesimo e dell'identità dei soci ad alcuni soggetti pubblici.
 
E poi l’introduzione per una determinata fattispecie, della possibilità di trasferimento territoriale della farmacia in alcuni comuni della medesima regione e infine, con l’art.49 arrivano le nuove disposizioni sugli orari e i periodi di apertura delle farmacie stabilendo che gli orari e i turni stabiliti siano “il livello minimo di servizio da assicurare”.
 
Ma veniamo alle osservazioni del Servizio Studi. L’attenzione dei tecnici del Senato si sofferma in particolare sulla modifica introdotta dalla Camera al comma 2, lettera a) dell’art. 48 che ha escluso dai profili di incompatibilità alla partecipazione alle nuove società di gestione delle farmacie le “attività di intermediazione del farmaco”.
 
Secondo il Servizio studi a questo punto “appare opportuna una più esplicita definizione di quest'ultimo profilo e sotto il profilo sostanziale, occorrerebbe valutare se la soppressione possa determinare dubbi di legittimità costituzionale, tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 275 dell'8-24 luglio 2003 ha esteso alle società di gestione di farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, facendo riferimento, oltre che alla mancanza di motivazioni per un diverso trattamento normativo tra le società, anche al principio costituzionale di tutela della salute. Occorrerebbe, in ogni caso, chiarire se la medesima soppressione dell'incompatibilità con le attività di intermediazione (o distribuzione) del farmaco operi anche per la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali”.

Il Servizio studi sottolinea poi l’opportunità di accorpare in un unico articolo tutte le disposizioni afferenti la questione delle compatibilità/incompatibilità alla gestione oggi comprese in diverse parti del provvedimento. In particolare i tecnici ricordano che “ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere b) e c), della L. 8 novembre 1991, n. 362, sono incompatibili con la partecipazione alle società di gestione di farmacie private anche la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e la titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato” . Una norma che il ddl concorrenza conferma al comma 1, lettera b). E quindi, scrive il Servizio studi “Dal momento che le disposizioni medesime sono stabilite proprio per le società di gestione di farmacie, sarebbe opportuno chiarire i termini di tale applicazione nonché, sotto il profilo redazionale, accorpare in un unico articolo le norme sulle incompatibilità (le quali, in base alle novelle, risulterebbero suddivise tra gli artt. 7 e 8 della L. n. 362 del 1991, e successive modificazioni)”.

17 ottobre 2015
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