Decreto PA. Gigli (Fesmed): "Su assicurazione si distrugge quel che di buono era rimasto nell’ex Decreto Balduzzi”
di Carmine Gigli
Viene espropriata la contrattazione collettiva dal ruolo che gli veniva riconosciuto sul finanziamento del “fondo appositamente costituito” che deve garantire la copertura assicurativa. In pratica i medici non avranno nessuna voce in capitolo, venendo messi nell’impossibilità di partecipare alla costituzione e alla gestione del fondo
27 GIU - L’articolo 27 del decreto sulla Riforma della PA distrugge quel poco di buono che era rimasto sulla copertura assicurativa nell’ex “Decreto Balduzzi”. Viene espropriata la contrattazione collettiva dal ruolo che gli veniva riconosciuto, sul finanziamento del “fondo appositamente costituito” che deve garantire la copertura assicurativa.
Aggiungendo le parole "nei limiti delle risorse del fondo stesso", in pratica, la Riforma depotenzia la finalità del “fondo”, che è quella "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie". Inoltre, se teniamo conto che il finanziamento del “fondo” non verrà più definito in sede di contrattazione collettiva, bensì dal soggetto gestore del fondo, risulta chiaro che i medici non avranno nessuna voce in capitolo per quanto riguarda il fondo che deve garantire la loro copertura assicurativa. Infatti, è già stato ribadito in diverse occasioni che il soggetto gestore del fondo sarà rappresentato prevalentemente dai Ministeri e da una folta schiera di rappresentanti del mondo assicurativo.
In pratica, i medici che sono i più interessati al fondo vengono messi nell’impossibilità di partecipare alla costituzione e alla gestione dello stesso.
Come se non bastasse, il decreto si preoccupa di tranquillizzare gli enti del Servizio sanitario nazionale affermando che non devono farsi carico di “ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente”. Questo, senza preoccuparsi di chiarire in maniera esplicita che il medico dipendente non ha clienti, di conseguenza non è “tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale“, come prevede la Legge 148/2011, art. 3, comma 5, lett. e). La Fesmed continua ad affermare che il medico dipendente risponde solo per la colpa grave.
Carmine Gigli
Presidente Fesmed
27 giugno 2014
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