Sono state depositate oggi le tre sentenze emesse il 1 dimbre scorso con le quali la Corte Cosituzionale ha affrontato diverse questioni di legittimità sull’obbligo vaccinale contro il Covid per gli oepratori sanitari.
Vediamone le motivazioni una per volta.
Con la prima sentenza la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che aveva a sua volta sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui si prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dello stesso, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.
I giudici siciliani avevano anche sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l’onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria.
Con la seconda sentenza la Corte ha invece stabilito che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
La sentenza risponde alle questioni di legittimità sollevate Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova.
Con questa sentenza la Corte ha affermato che “la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione”.
Per la Corte, “il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini”.
In una nota della Consulta si sottolinea che la Corte ha ritenuto poi che “la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”.
La sentenza ha ritenuto poi “non contraria” ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
La Corte ha considerato tale scelta “giustificata dal maggior rischio di contagio”, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all’esercizio delle professioni sanitarie.
La sentenza, infine, ha deciso che quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio.
La Corte, infatti, ha ritenuto “non comparabile” la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato.
In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Con la terza sentenza, infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.
La sentenza risponde alle questioni di legittimità poste dal TAR Lombardia, chiamato a decidere un ricorso di una psicologa che, a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, era stata sospesa dall’esercizio della professione.
I giudici amministrativi lombardi, dubitando della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, avevano quindi posto la questione dinanzi alla Consulta sostenendo che la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e telefonici.
Le questioni poste sono state dichiarate inammissibili dalal Consulta, come si legge in una nota, in ragione di un preliminare profilo processuale, che ha escluso una valutazione nel merito delle stesse: il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – che, scrive la Consulta, è l’unico giudice competente a decidere sulla giurisdizione – appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nel caso, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo.
La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge e, conclude la Consulta, la competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.