La Corte ha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgere l’attività lavorativa, quando non implichi contatti interpersonali.
Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario.
Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.
È quanto ha reso noto in serata l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito delle sentenze.
La decisione della Consulta è arrivata dopo una camera di consiglio lunghissima, che ha seguito l’udienza pubblica anch’essa molto lunga dove si erano presentati circa quaranta avvocati in rappresentanza degli operatori sanitari che avevano eccepito la costituzionalità dell’obbligo di vaccinarsi contro il Covid.
La Corte ha dovuto pronunciarsi su diversi dubbi posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
Alcuni riguardavano la stessa legittimità dell'obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza, e la sicurezza dei vaccini.
La Corte ha respinto tutte le questioni sollevate sia pure con modalità diverse.
La sentenza, ricorda l’Ansa, si pone in linea con la giurisprudenza della Corte che già nel 2018 si era pronunciata a favore dell'obbligo vaccinale in presenza di tre condizioni: se migliora la salute dell'individuo e della collettività, se le conseguenze sono tollerabili e se, in caso di danni ulteriori e non prevedibili, è previsto un equo indennizzo.