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Izs. Riduzione dei componenti degli Organi e potenziamento delle attività


24 LUG - Per gli Istituti zooprofilattici sperimentali arriva una riduzione dei componenti degli organi, ma anche la razionalizzazione e ottimizzazione, demandata alla competenza regionale, dei centri di costo, delle strutture e degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale.
Prevista l’istituzione di un Comitato di supporto strategico presso il ministero della Salute che dovrà garantire il potenziamento dell’azione degli Istituti attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. A casa il Consiglio di Amministrazione nel caso il conto economico chiuda con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi.

Ecco le principali novità previste dal decreto di riordino.


Modalità di esercizio delle funzioni
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le Regioni, possono associarsi per costituire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.
Gli Istituti possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle unità sanitarie locali sono gratuite.
Possono, mediante convenzioni, svolgere attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

Corrispettivi per prestazioni
Le prestazioni erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, ed i criteri per la determinazione, da parte delle Regioni, delle relative tariffe, sono stabilite con decreto del ministro della Salute non avente carattere regolamentare, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Principi per l’esercizio delle competenze regionali
Le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli Istituti, nonché l'esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti, fatta in ogni caso salva la competenza esclusiva dello Stato, ed adottano criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell'utilizzazione delle risorse attraverso:
a) semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa, adeguandole ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
b) razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli Istituti.

Organi
Sono organi degli Istituti: il Consiglio di amministrazione; il direttore generale; il collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è nominato dal Presidente della Regione e, nel caso di istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e Provincie autonome interessa. E’ composto da un numero di membri da tre a cinque, di cui uno designato dal ministro della Salute e gli altri designati dalle Regioni cui afferiscono gli istituti.
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del ministro della Salute, adottato d'intesa con il ministro dell'Economia e con il presidente/i della Regione/i interessate, quando: risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie; il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi; vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
Con il decreto di scioglimento decade il direttore generale. A quel punto il presidente della/e Regione/i interessate nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività fino alla ricostruzione degli organi di amministrazione.
Il direttore generale è nominato dal presidente della Regione sentito il ministro della Salute. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; se dipendente pubblico, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni. È composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e due dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale.

Statuto e regolamento
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provvede alla revisione del proprio statuto, nei sensi da esse indicati. Lo statuto è approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. Entro lo stesso termine il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal direttore generale.

Comitato di supporto strategico
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della salute, è costituito, presso il Dipartimento per la sanità veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai Direttori generali degli Istituti, dai Direttori generali delle Direzioni del predetto Dipartimento e dal Direttore generale della programmazione sanitaria. Alle sedute del Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni con maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale. L’incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito.
Comitato svolge attività di supporto strategico ed organizzativo all’azione degli Istituti anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti nell’ambito della cooperazione scientifica con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali.

Commissario straordinario
In caso di mancata costituzione degli organi il ministro della Salute nomina con proprio decreto, d’intesa con il presidente della/e Regione/i interessata/e un commissario straordinario per un periodo massimo di 12 mesi.
 

24 luglio 2012
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