Abruzzo. Riconosciuto il tempo di vestizione-svestizione divisa. La Corte di Appello de L’Aquila respinge il ricorso della Asl Pescara
Settanta infermieri seguiti in causa dall’avvocato di Nursind hanno vinto in giudizio. L’Asl che si è vista respingere il ricorso dovrà, con questa sentenza, pagare circa cento mila euro. Il segretario Nursind Pescara, Antonio Argentini: "Sono particolarmente soddisfatto per l’esito della causa che ha visto riaffermato un principio ormai consolidato anche attraverso altri ricorsi vittoriosi per gli infermieri".
18 MAR - La segreteria territoriale di Nursind Pescara rende noto l’esito del ricorso in Corte d’Appello di l’Aquila di ieri 17 marzo 2016. Il ricorso in appello è stato promosso dalla Asl di Pescara contro la sentenza dello scorso ottobre del tribunale di primo grado. Settanta infermieri seguiti in causa dall’avvocato di Nursind (avv.
Carmine Ciofani) hanno vinto in giudizio. L’Asl che si è vista respingere il ricorso dovrà, con questa sentenza, pagare circa cento mila euro.
“Sono particolarmente soddisfatto per l’esito della causa – spiega il segretario Nursind Pescara,
Antonio Argentini – che ha visto riaffermato un principio ormai consolidato anche attraverso altri ricorsi vittoriosi per gli infermieri. Il Nursind dimostra di voler parlare con i fatti muovendosi a tutela dei lavoratori che sempre più numerosi capiscono l’importanza di affidarsi ad un sindacato serio che va fino in fondo nelle questioni che interessano gli infermieri. Sappiamo che è sempre più difficile e spesso è l’estrema ratio – continua Argentini – trovare giustizia nelle aule del tribunale, ma in una situazione patologica di blocco della contrattazione e depotenziamento delle relazioni sindacali spesso non ci resta altra strada.”
“Siamo ora impegnati – conclude il segretario Nursind di Pescara - nel supportare i colleghi per un importante ricorso presso la Cedu (Corte Europea dei diritti dell’Uomo) che punta a recuperare il mancato aumento contrattuale dal 2010 ad oggi causato dal blocco contrattuale dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale”.
La sentenza emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila ha confermato i seguenti punti:
- gli infermieri hanno l'obbligo di indossare la divisa di lavoro “non dubitandosi del potere del datore di lavoro di rifiutare la prestazione lavorativa di infermiere privo di divisa”.
- L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione (cfr. Cassazione n. 1352/2016), sicché, possono determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro sia ragioni di igiene imposte dalla prestazione da svolgere sia la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, di tal che non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro.
- Il tempo necessario agli adempimenti preparatori per indossare e dismettere la divisa deve essere retribuito entrando esso a far parte dell'orario di lavoro (in aggiunta a quello previsto per l'effettivo turno presso le Unità Operative).
- Tempo aggiuntivo perché “la circostanza che, al fine di poter essere presso i propri reparti in tempo utile, i lavoratori timbrano diversi minuti prima dell'orario effettivo di lavoro e diversi minuti dopo la fine di esso e che questo tempo non viene retribuito perché non inserito strutturalmente nell'orario di lavoro, deve ritenersi provata sulla base della copia delle rilevazioni delle timbrature dei tre mesi precedenti il deposito del ricorso di primo grado prodotti dagli appellati in esito dell'accoglimento della istanza formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 210 cpc.".
- Peraltro, ad abundantiam, la stessa Azienda afferma che l'inizio della prestazione lavorativa coincide con la timbratura di accesso alle strutture aziendali e se detta timbratura avvenisse dopo aver indossato la divisa ovvero dopo averla dismessa, ciò comporterebbe un ritardo nell'inizio della prestazione di lavoro ovvero una anticipazione della sua cessazione. (Corte Appello L'Aquila sentenza del 3 luglio 2014).
18 marzo 2016
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