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Unità di degenza infermieristica. Tar Umbria la boccia: “Illegittima e crea confusione di ruoli”


Per i giudici amministrativi “il Piano Sanitario Regionale non prevede il modello organizzativo e dunque la sua istituzione con delibera del Dg dell’Azienda Ospedaliera risulta illegittima”. E poi ancora: “Udi crea confusione di ruoli tra personale medico ed infermieristico conseguente alla tendenziale separazione tra attività clinica ed attività assistenziale che viene realizzata”. Soddisfazione di Cimo e Aaroi-Emac. LA SENTENZA

11 NOV - Il TAR Umbria con sentenza depositata in data 10 novembre 2016 ha accolto il ricorso promosso dalle associazioni Sindacali CIMO Umbria (con il Dott Marco Coccetta) e AAROI-Emac Umbria (con il Dott Alvaro Chianella) ritenendo illegittima l’Unità di Degenza Infermieristica (cd UDI) istituita presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia e la Deliberazione di Giunta Regionale 1084 del 22.09.2015 che aveva avvalorato detta modalità organizzativa.
 
“La decisione – scrivono i sindacati in una nota - costituisce un precedente unico nel panorama nazionale avendo ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Umbria, detto modello organizzativo non conforme e anzi in contrasto con la normativa nazionale e regionale a tutela del diritto alla salute dell’individuo/paziente che richiede l’intervento coordinato (e non temporalmente disgiunto) del medico e dell’infermiere”
 
Secondo il TAR Umbria “…il Piano Sanitario Regionale non prevede l’UDI dunque la sua istituzione con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera risulta illegittima”; l’U.D.I., prosegue il TAR, è foriera di “confusione di ruoli tra personale medico ed infermieristico”, spettando soltanto al medico la gestione del percorso terapeutico e clinico del paziente e all’infermiere quello assistenziale. Diversamente “si verrebbe a creare una traslazione delle responsabilità, non consentita dall’ordinamento.”
 
Ma non solo il Collegio rileva come “tale modello non appare coerente con il quadro normativo di riferimento, preordinato, anche nell’assetto organizzatorio, alla tutela del diritto alla salute dell’individuo/paziente, che richiede l’intervento coordinato (e non temporalmente disgiunto) del medico e dell’infermiere. Il personale medico non può operare “a distanza”, in quanto altrimenti ciò dovrebbe determinare una traslazione delle responsabilità, non consentita dall’ordinamento”.
 
Cimo e Aaroi Emac manifestano “grande soddisfazione per il risultato ottenuto ritenendo la sentenza espressione di una decisione equilibrata a tutela non solo dei compiti e delle responsabilità del medico ma anche degli infermieri e soprattutto a garanzia della salute dei cittadini. Resta il grande rammarico dei Sindacati ricorrenti di non esser stati ascoltati dalla Regione Umbria, come purtroppo ultimamente troppo spesso accade, e di esser stati costretti a ricorrere al Tribunale amministrativo al fine di garantire e tutelare i percorsi assistenziali, nell’interesse della salute del cittadino e per la tutela delle professionalità tutte, quelle dei medici e degli infermieri, che nel SSN credono ed operano”. 

11 novembre 2016
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