Covid, un anno dopo. A che punto siamo con i piani di emergenza per il potenziamento di ospedali e territorio? (prima parte)
di Filippo Palumbo e Maria Giuseppina La Falce
I piani per il potenziamento della rete territoriale e della rete ospedaliera previsti dalle diverse norme di emergenza nel corso del 2020 dovevano essere anche una occasione per gestire la transizione epidemiologica con una transizione organizzativa. Ma è mancata una visione generale capace di inquadrare la fase straordinaria nella nuova mission che occorre definire per il Ssn e per rifondare il rapporto tra politiche sanitarie e politiche per la salute
24 FEB -
Introduzione
Sul finire del mese di febbraio 2021, a un anno circa dall’irrompere della pandemia di COVID 19 nello scenario sanitario ed economico sociale pare quanto mai opportuno fare il punto su uno degli aspetti più rilevanti della gestione dell’impatto della pandemia sul Servizio Sanitario Nazionale: la valutazione dell’attuazione delle misure che Governo e Parlamento hanno varato nel corso dell’anno 2020 e una attenzione sulle prospettive per l’anno 2021 e gli anni seguenti.
Questa valutazione è del resto facilitata dai seguenti elementi:
1. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio al Parlamento in materia sanitaria sulle prospettive non solo a breve termine per il controllo della pandemia ma anche a medio e lungo termine per un rilancio del SSN caratterizzato soprattutto da una qualificazione dei servizi territoriali
2. La disponibilità di una serie di notizie, dati e documenti resi pubblici da Agenas con un numero della rivista Monitor dedicato a questi temi soprattutto in riferimento a quanto deciso dalle singole regioni
3. Le valutazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 con la cerimonia del 19 febbraio u.s.
4. L’ulteriore aggiornamento e commento tecnico del quadro normativo nazionale in materia COVID curato dal Servizio Studi della Camera
Per dare continuità e coerenza alle nostre osservazioni abbiamo anche tenuto presente quanto avevamo evidenziato in nostri precedenti contributi legati all’invito a “fare presto, fare bene” nel corso dell’anno 2020 e in particolare: “Posizionamento dei LEA rispetto al quadro istituzionale e programmatorio per la tutela e la promozione della salute” in “Aspetti teorici e applicativi dei Livelli Essenziali di Assistenza in campo sanitario”,
Collana Medicina e Società- QSE; Un anno vissuto pericolosamente. Un primo bilancio dei provvedimenti adottati: dai primi Decreti emergenziali al Recovery Fund”,
Quotidiano Sanità, 14 dicembre 2020; “Verso la Fase 3. Non è solo una questione di posti letto”,
Quotidiano Sanità, 28 giugno 2020 e “Se vogliamo salvare la sanità, lo ripeto, fare presto e fare bene”,
Quotidiano Sanità, 31 maggio 2020
1. Ciò che la pandemia ci ha evidenziato
Nella storia più recente delle epidemie e degli effetti che hanno avuto sulla salute e sull’assetto economico sociale delle popolazioni, l’attenzione è stata posta su due momenti storici.
Il primo a cavalllo tra il 18° secolo e il 19° secolo, vide nascere iniziative e organizzazioni esitate poi in quella che oggi chiamiamo la sanità pubblica, che hanno avuto un ruolo rilevante, anche se non privo di incoerenze e contraddizioni, nel contrastare e fortemente ridimensionare il peso delle malattie trasmissibili, soprattutto in Europa e America del nord.
Il secondo sul finire del 20° secolo, con l’irrompere nuovamente di emergenze infettivologiche, di ampia portata e impatto non solo sanitario ma anche economico sociale. In pochi decenni si è passati da una situazione in cui nel 1968 con Howie era possibile chiedersi: Infectious disease, does it still matter? e nel 1980 si celebrava l’eradicazione del vaiolo, a quella degli anni ’80 in cui Mister HIV ci faceva conoscere Lady AIDS.
Nello studio dei fenomeni epidemici, delle malattie e dei connessi impatti demografici (Fantini, Del Panta) si possono schematicamente ricordare due approcci.
1.1 La transizione epidemiologica
Mette in relazione l’assetto demografico delle popolazioni con il tipo di malattie in esse presenti, individuando tre fasi intervallate da due transizioni (Omran). La terza fase è quella che su base diacronica è storicamente più recente e su base sincronica riguarda geograficamente i Paesi a sviluppo avanzato con un forte prevalenza delle malattie cronico degenerative e un forte invecchiamento sul piano demografico.
Alcuni autori individuano poi una quarta fase in cui le stesse malattie cronico degenerative, pur ancora considerate non guaribili, sono diventate utilmente trattabili in modo da contenere le fasi di non autosufficienza dei soggetti che ne sono portatori nell’ultimo periodo di vita.
1.2 L’interazione fra le varie malattie
Vi è un’interazione tra le malattie presenti nelle varie popolazioni (e anche nei singoli individui: la “comorbidità”). Mentre la comorbidità ha rilevanza sul piano clinico-assistenziale, lo studio della distribuzione dell’insieme delle malattie presenti in una popolazione e del modo in cui interagiscono ha rilevanza sul piano epidemiologico, di sanità pubblica e di programmazione.
Le singole malattie interagendo tra loro e con l’ambiente vengono viste come un insieme di ‘elementi’ in relazione con l’ambiente ma anche fra loro, costituendo una ‘comunità’ in continua evoluzione.
Mirko D. Grmek ha coniato il termine ‘patocenosi’, esprimendo un concetto che aiuta a cogliere le relazioni sincroniche fra le diverse malattie presenti in una data popolazione e a spiegare i cambiamenti diacronici che si succedono nel tempo nella maggiore o minore occorrenza dell’una rispetto alle altre e, perciò, del diverso impatto delle varie malattie nelle diverse popolazioni, nei diversi periodi storici.
Patocenosi, dunque, come termine che descrive l’insieme analiticamente definito delle patologie rilevabili in una data popolazione in un dato periodo. Il peso di ogni patologia è in connessione non solo con specifici fattori endogeni ed esogeni ma con il quadro complessivo di tutte le altre malattie che tale popolazione fa riscontrare.
Come si intuisce il termine patocenosi/comunità di malattie si ispira al concetto di ‘biocenosi’ (comunità di specie biologiche che vivono in un determinato habitat o biotopo).
La conseguenza più importante di questa impostazione teorica è che anche le malattie, come le specie, hanno una storia evolutiva, si modificano nel tempo e soprattutto si modificano le loro relazioni con l’ambiente (le popolazioni ospiti, quelle degli eventuali vettori, l’ambiente fisico e biologico, comprese le altre malattie presenti nelle stesse popolazioni).
1.3 Emergenza e riemergenza delle malattie e il loro rapporto con l’ambiente
Le malattie possono emergere o estinguersi, aumentare di frequenza e cambiare di distribuzione geografica, possono cambiare la loro virulenza, trasformandosi ad esempio da benigne a maligne, possono talvolta favorire o essere di ostacolo alla diffusione e alla frequenza di altre malattie. Le malattie sono fenomeni biologici naturali, che cambiamo seguendo i ritmi evolutivi, nelle loro cause e nei loro effetti.
2. L’attuale pandemia. Ciò che è stato deciso
Per affrontare le molteplici conseguenze che l’irrompere nel nostro Paese della epidemia, poi riclassificata pandemia di CoVid 19 determinata dalle infezioni del nuovo cororonavirus poi denominato SARS-CoV-2, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale.
In Italia i provvedimenti adottati hanno riguardato non solo misure sanitarie, ma anche misure fiscali e finanziarie per il sostegno alle attività produttive, per le politiche sociali, per il lavoro , per l’istruzione, per i beni e le attività culturali, per lo sport, per il settore dell’edilizia, per i trasporti, per Pubbliche Amministrazioni, peer la finanza locale, per l’immigrazione, per le forze armate, per il lavoro.
In materia sanitaria, misure e disposizioni sono state adottate con ordinanze, circolari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con disposizioni di carattere legislativo urgente.
Qui ci soffermeremo sulle disposizioni legislative urgenti.
Tali disposizioni normative da un lato hanno riguardato singoli ma rilevanti aspetti, come il ruolo e l’attività della Protezione civile, i farmaci, le attrezzature medico chirurgiche e la mesa a disposizione di rilevanti risorse finanziarie aggiuntive per il 2020 e, in misura minore, per il 2021, dall’altro misure confluenti in due ambiti più generali costituti dalla rete dei servizi territoriali e dalle rete dei servizi ospedalieri, prevedendo anche misure per il privato accreditato.
Per la rete dei servizi territoriali si è intervenuti con misure finalizzate alla sorveglianza epidemiologica (identificazione dei casi e gestione dei contatti) effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale, alla riorganizzazione dei distretti e del sistema delle residenzialità sanitarie, della rete assistenziale per la salute mentale con un’ottica che sembra disegnare una integrazione degli interventi sul territorio dal terzo settore, del volontariato e delle associazioni di utenti fino al sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa. mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità
Per la rete ospedaliera si è soprattutto mirato al rafforzamento strutturale (posti letto) e organizzativo, riallineando tutto il sistema per dotarlo di maggior coerenza e possibilità di collaborazione con i servizi territoriali e di flessibilità rispetto all’eventuale riproporsi di ondate pandemiche.
L’aspetto tecnico organizzativo dell’attuazione di tali disposizioni va tenuto presente nella formulazione degli atti aziendali, per i quali ogni regione dovrebbe approvare linee guida aggiornate ai provvedimenti emergenziali.
3. Ciò che andava e va fatto
Rispetto a quanto ricordato nel punto 2, la fase di applicazione riguarda sia l’attuazione di misure singole (ad es. misure in materia di farmaci) sia gli interventi di più ampio contesto che vanno analizzati nella loro interrelazione normativa, organizzativa e di coerenza degli interventi e valutati sul reale stato di attuazione in tutte le regioni a garanzia dell’uniformità dell’erogazione dei Lea.
Si è ritenuto, ai fini di tale valutazione, richiamare sotto il profilo tecnico organizzativo i contenuti che ogni Regione avrebbe dovuto garantire per il potenziamento sia della rete territoriale che di quella ospedaliera in attuazione delle disposizioni di carattere legislativo che Governo e Parlamento hanno assunto in materia e che può essere schematicamente rappresentato articolandolo in:
A. Potenziamento e riorganizzazione della rete dei servizi territoriali
B. Riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri
Qui di seguito ne ricordiamo i principali contenuti
A – Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale
Contenuti tecnico organizzativi
A1. Implementazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata – ADI
Si è potenziata l'assistenza integrata territoriale - ADI, con la finalità di intensificare le prestazioni domiciliari, diminuendo il ricorso a forme di assistenza e cura istituzionalizzate (lunghe degenze e ricoveri in RSA) per
- accrescere l’attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica;
- massimizzare l’assistenza in favore dei pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati, identificati attraverso le attività di monitoraggio;
- provvedere all’assistenza domiciliare per tutti i soggetti fragili le cui condizioni risultano aggravate dall'emergenza in corso, ovvero per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, bisognosi di cure palliative/terapia del dolore e in generale per le situazioni di fragilità.
L’ADI (definita dall'art. 22 “Cure domiciliari “del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA), comprende un insieme organizzato di prestazioni di natura socio-sanitaria erogate presso il domicilio di persone disabili e non autosufficienti bisognose di assistenza di lunga durata.
La copertura dell’ADI dovrebbe crescere: per gli over 65 passerà dagli attuali 611mila soggetti a 923mila unità (dal 4% al 6,7%;); per gli under 65 dagli attuali 70mila assistiti a domicilio a 140mila (dallo 0,15% allo 0,3%.).
A2. L’infermiere di quartiere
Si prevede il reclutamento di personale infermieristico e l’introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità
A3. USCA
Si dispone il rafforzamento delle unità speciali di continuità assistenziale (con specialisti convenzionati da utilizzare anche per attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite (RSA) e le altre strutture residenziali. Le
USCA sono state istituite dall'art. 8 del
decreto legge 14 del 9 marzo 2020,poi assorbito dal
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020come art. 4-
bis.
L’impegno è di costituirne
una ogni 50.000 abitanti), attivate per la gestione domiciliare. Sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso
triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il
triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. L’unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta.
Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Ssn, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure previste.
A4. Sorveglianza territoriale e assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio
La
circolare del Ministero della salute n. 7865 del 25 marzo 2020Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19 ha inoltre ribadito la necessità di potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, per i dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o per i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché per i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. Per coloro i quali non possa essere garantito l'isolamento, la circolare dispone la presa in carico da parte dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i MMG e l'Unità speciale di continuità assistenziale.
La stessa circolare specifica che, garantita la necessaria assistenza sanitaria, i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, mediante coprogettazioni e attraverso l'adozione di specifici protocolli, definiscono tutte le misure necessarie per assicurare alle persone sole e prive di
caregiver la massima tutela e il supporto per le necessità quotidiane. Ad oggi, tutte le Regioni hanno istituito le USCA, con DGR od ordinanze, seppur con alcune differenze rispetto alla tipologia dei pazienti da prendere in carico, alla composizione delle Unità e perfino al rapporto tra USCA e numero di abitanti. L'art. 1, comma 6, del citato Decreto Rilancio ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali, svolte sul territorio, ogni Unità è tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, che la trasmette alla regione di riferimento. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e finanze, in sede di monitoraggio dei Piani regionali di assistenza territoriale, possono richiedere le relazioni necessarie. Per l'intervento sono state
stanziate risorse pari a 61 milioni di euro, complessivamente impegnati per spese di personale.
A5. Servizio sociale
Si dispone l’assunzione di assistenti sociali di supporto alle USCA nelle valutazioni multidimensionali
A6. Centrali operative regionali
Si potenzieranno le Centrali operative regionali dotate con apparecchiature informatiche e di telemedicina, di raccordo con le USCA e i servizi di urgenza/emergenza. Ricopriranno un ruolo centrale per il monitoraggio dei soggetti posti in sorveglianza attiva o in quarantena precauzionale, sia a domicilio sia negli immobili requisiti, coordinandosi, in caso di peggioramento delle condizioni cliniche, con i servizi di emergenza urgenza per una tempestiva ospedalizzazione. Inoltre, le Centrali saranno responsabili della fornitura ai pazienti dei saturimetri e delle altre apparecchiature necessarie per il controllo a distanza dei parametri vitali.
A7. Strutture di prossimità
Si tratta di strutture in cui proporre
progetti che riducano le logiche di istituzionalizzazione, a favore della domiciliarità, e consentano la valutazione dei risultati ottenuti anche attraverso il ricorso a
strumenti innovativi quali il budget di salute individuale e di continuità. Prevedono il coinvolgimento di tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore
no profit, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili.
A8. Residenze Sanitarie Assistenziali
È prevista l'adozione
di linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario e sociosanitario per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Le linee guida vengono adottate nel rispetto di alcuni principi, tra i quali la garanzia della sicurezza e del benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate, la garanzia della sicurezza di tutto il personale impiegato, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale, nonché la previsione di specifici protocolli per la diagnosi dei contagi e per la sanificazione periodica degli ambienti. Le citate strutture vengono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo utile alla gestione dell'emergenza epidemiologica.
A9. Reti di microbiologia
Al fine di rafforzare il
Sistema di sorveglianza integrata COVID-19 (già operante a livello nazionale), il Decreto Rilancio (art. 1, commi da 1-
bis a 1-
quater del decreto legge n.34/2020) ha istituito le
reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2. Le regioni e le province autonome, responsabili della costituzione delle reti, sono tenute a individuare un laboratorio pubblico di riferimento regionale con il compito, operando in collegamento con l'Istituto superiore di sanità (ISS), di indicare, ai fini dell'accreditamento regionale, i
laboratori di microbiologia pubblici e privati (in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore) idonei a far parte delle predette reti. Il laboratorio di riferimento regionale, con compiti di coordinamento regionale, è identificato dalle regioni e dalle province autonome sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute.
I laboratori di microbiologia così individuati sono tenuti a trasmettere i referti positivi dei test molecolari per infezione da SARS-ACoV-2 al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente.
A10. Incremento dell’assistenza specialistica
Per il 2020 è consentito alle aziende sanitarie locali e agli enti del Ssn di incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna.
A11. Attivazione di aree sanitarie temporanee
In conseguenza della temporanea carenza di posti letto e di altri spazi assistenziali da riservare esclusivamente ai malati di COVID-19, nella prima fase emergenziale l'articolo 4 del
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020ha previsto l'attivazione di
aree sanitarie temporanee.
A12. Salute mentale
L’articolo 29-
ter prevede la riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale, con
la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità in un’ottica che sembra disegnare una integrazione degli interventi sul territorio, dal terzo settore alle associazioni di volontariato e utenti fino al sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità
A13 . Distretto
L’articolo 31- quater della legge n.126/2020 dispone una modifica all’articolo 3- quater del Dlgs n.502/1992 in relazione al Programma delle attività territoriali del Distretto, prevedendo la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies del medesimo decreto legislativo sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, nonché in merito alle modalità di proposizione di detto programma oltre che dal Direttore di Distretto anche da Comitato dei Sindaci.
A14. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta
Con l’articolo 38 della legge n. 40/2020 il legislatore emergenziale interviene
in materia contrattuale per la medicina convenzionata disponendo che “In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell’accordo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.”
Ai medici e ai pediatri viene richiesto di “
garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso, nonché di dotarsi con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi…(omissis)”
A15. Liste di attesa e relativo Piano operativo regionale
L’articolo 29 della legge n.126/2020 dispone la presentazione da parte regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del Programma Operativo previsto dall'
articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 ,
un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa,con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.
La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sarà oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato
articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
La disposizione richiama a tal fine le circolari del Ministero della salute del 16,25 e 30 marzo 2020, al fine di corrispondere alla richiesta di prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza, consentendo deroghe ai vincoli di cui alle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale.
In questo caso, nonostante il legislatore preveda che le Regioni debbano presentare al Ministero della salute un altro Piano operativo, ne prevede il coordinamento nell’ambito dell’iniziale Programma operativo ex art. 18 legge 27/2020, da sottoporre al medesimo monitoraggio
B – Piano di riorganizzazione della rete dei servizi ospedalieri
Contenuti tecnico organizzativi e procedurali
L’articolo 2 della legge n.77/2020 dispone che le regioni e le province autonome provvedano a un riordino della rete ospedaliera in relazione alla emergenza COVID.
Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, devono garantire, tramite
apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica.
I piani di riorganizzazione sono approvati dal Ministero della salute e, nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma il piano è adottato dal Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
I piani
sono recepiti nei Programmi operativi di cui all'
articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.
L’obiettivo è di rendere strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. La previsione di programmazione prevede una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure.
Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.
Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'
articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, possono avviare, con le modalità e nei limiti di cui all'
articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'
articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
Filippo Palumbo e Maria Giuseppina La Falce
(Fine prima parte)
24 febbraio 2021
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