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Barriere architettoniche. A 30 anni dalla legge per il loro superamento c’è ancora molto da fare

di Domenico Della Porta

Importante è tener conto del problema in fase di progettazione che non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere. L'intervento successivo, quello per la loro eliminazione, implica, invece, costi aggiuntivi e i risultati spesso risultano insoddisfacenti

15 MAR - A 30 anni della promulgazione della legge 13/1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e del successivo Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 236/1989, cui si è pervenuti quasi a 20 anni di distanza della prima legge repubblicana che si sia interessata dei diversamente abili, la 118/1971 (finalizzata quasi esclusivamente a certificare lo stato di disabilità) le aspettative non hanno rispecchiato i principi e le intenzioni invocate nei due rivoluzionari provvedimenti.
 
“Le normative del 1989 sono state sicuramente innovative, rispetto al passato contrassegnato per i cosiddetti diversamente abili esclusivamente dal riconoscimento dell’invalidità civile e dai benefici di collocamenti speciali o di assegni molto contenuti, ma non hanno prodotto gli effetti sperati. Ha precisato Giuseppe Trieste, presidente nazionale di FIABA, la Federazione Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche fondata nel 2000. Nonostante sia stata affrontata la progettazione dell'accessibilità con il massimo della specificità, ha detto, l’applicazione puntuale di quanto previsto per legge non è stata sufficiente a rendere un luogo effettivamente fruibile e confortevole per tutti. Con tale legge si istituiva un Fondo speciale per i rimborsi di opere di abbattimento di barriere architettoniche in ambito privato. Il problema principale che si riscontra ancora oggi è la mancata erogazione dei contributi alle richieste presentate. Inoltre, la legge rimane legata ad una visione della disabilità ormai superata, sottolinea Trieste.
 
Da tempo si parla di persona a ridotta mobilità con una visione più globale verso le esigenze di tutti, superando le attuali divisioni e incoerenze, e rispondendo alla sempre più crescente richiesta della società di inclusione, non più di integrazione. Con persone a ridotta mobilità si intende un bacino di fruitori estremamente eterogeneo, dalle persone con disabilità motoria o sensitiva a coloro che portano bagagli, dagli anziani ai bambini, dalle donne in gravidanza a coloro che hanno problemi di comunicazione. Oggi occorre parlare di persone diversamente umane. I punti positivi delle due normative del 1989 sono numerosi. Innanzitutto è stato precisato che l'accessibilità sia un indispensabile ed irrinunciabile requisito degli spazi costruiti. Di conseguenza il raggiungimento dell'accessibilità non è lasciato alla discrezionalità di chi progetta o alla volontà di chi commissiona un progetto.
 
E’ stato affrontano il problema delle barriere architettoniche nell'edilizia residenziale privata, rimasta troppo a lungo priva di adeguate indicazioni. Sono stati presi in considerazione i luoghi di lavoro, (oggi definitivamente risolti dalla normativa vigente in materia) del tutto ignorati dalle indicazioni legislative preeesistenti. Il DM 236/1989 comprende anche i luoghi deputati allo svago, alla vacanza, al tempo libero, allo sport, citando espressamente i campeggi, i villaggi turistici, i luoghi per spettacoli, anche temporanei (e quindi, ad esempio, anche i circhi e le fiere), i circoli privati. Lo stesso DM 236/1989 indica i requisiti da richiedere agli ambienti (unità ambientali) ed ai loro componenti (porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminati di impianti, ecc.) per renderli capaci di soddisfare alle esigenze.
 
Successivamente indica le specificazioni funzionali e dimensionali (con alcuni esempi di soluzioni tecniche conformi), precisando però che possono essere proposte, in sede di progetto, soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche indicate nel decreto, purché siano rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione individuati per l'accessibilità, la visitabilità, e l'adattabilità, introducendo elementi di controllo da parte degli Enti locali.
 
Tra gli elementi contraddittori va segnalato l’aspetto riguardate il patrimonio edilizio esistente: il decreto si applica solo agli interventi di ristrutturazione tralasciando tutte le altre voci che rientrano nelle attività di recupero, ad es. la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. Non è poi considerata con sufficiente ampiezza la complessità delle operazioni sull'esistente anche se sono previste alcune indicazioni specifiche per l'ascensore e per i percorsi orizzontali interni. Sono esclusi dal requisito della visitabilità gli alloggi situati in edifici unifamiliari e in quelli plurifamiliari privi di parti comuni (in genere tipologie a schiera, a patio).
 
Per questi alloggi è richiesta l'adattabilità, che è una accessibilità differita, cioé la possibilità di renderli accessibili in futuro a costi contenuti e senza modificare la struttura portante e la rete impiantistica. Per gli alloggi adattabili, non è specificato a quali requisiti tecnici debbano rispondere, per quel che riguarda, ad esempio, larghezza delle porte, dei corridoi, altezza e posizionamento dei terminali degli impianti etc “Ecco perché, ha aggiunto il presidente Trieste, sarebbe sicuramente utile il ripristino della Commissione tecnica prevista dall’art.12, oltre che per le ragioni sopra esposte, anche per unificare ed armonizzare l’intero quadro normativo inerente la disabilità e l’accessibilità. Dopo aver prodotto, tra il 2004 e il 2006, lo schema di regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la Commissione è stata sciolta per spending review, lasciando incompiuti i lavori. Il 3 ottobre 2017 è stata approvata alla Camera la proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, il cui iter tuttavia non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura.
 
La proposta di legge contiene disposizioni finalizzate al coordinamento e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità. Molte persone con ridotte capacità motorie, compresi gli anziani, gli obesi, quelli con problemi visivi o uditivi, si trovano, purtroppo, ad essere ancora in parte discriminati poichè uno scalino o la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale. Quali sono e come si possono superare quegli ostacoli che non permettono ad una persona di compiere autonomamente qualsiasi attività (studio, lavoro, tempo libero, accesso ad edifici pubblici, etc.)?
 
Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), da mancanza di taluni accorgimenti (scorrimano, segnaletica opportuna) o da elementi che possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi...). Nelle nostre città sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado le leggi che ne impongono l'eliminazione.
 
E' necessario, perciò, insistere contemporaneamente nell'opera d'informazione e in quella di sensibilizzazione, allo scopo di ridurre le vere barriere, quelle psicologiche, che mantengono lo stato di emarginazione sociale, civile e lavorativa dei soggetti diversamente umani. Tener conto del problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere. L'intervento successivo, quello per la loro eliminazione, implica, invece, costi aggiuntivi e i risultati spesso risultano insoddisfacenti.
 
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Telematica Internazionale Uninettuno – Roma
Delegato nazionale per la prevenzione e la sicurezza degli operatori e delle strutture sanitarie Federsanità ANCI - Roma 


15 marzo 2019
© Riproduzione riservata


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