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Violenza contro gli operatori sanitari. Quali fonti informative e gli strumenti da utilizzare. Il documento di consenso


In attesa della definitiva approvazione del Ddl antiviolenza, il Documento stilato dalla Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute delle Regioni, offre indicazioni di natura tecnica, esclusivamente orientative per una eventuale applicazione nelle realtà locali, finalizzate alla promozione di omogeneità di approccio su una tematica di comune interesse per i diversi sistemi regionali/provinciali.

02 MAR - In attesa della definitiva approvazione dello specifico Ddl antiviolenza, la Sub Area Rischio Clinico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni coordinata dall’Emila Romagna ha offerto un proprio contributo sul tema attraverso un documento di inquadramento tecnico su “Strumenti e fonti informative per la rilevazione degli episodi di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari”.

“Il provvedimento all’esame del Parlamento – si legge in una nota  – prevede infatti l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie ed è precisato anche che l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità trasmetta, tramite l’Agenas, al nuovo osservatorio i dati in materia acquisiti dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. La Commissione si è posta quindi la questione delle fonti informative e degli strumenti da utilizzare per la rilevazione degli accadimenti e ne è scaturito un lavoro di analisi e sintesi, finalizzato a garantire una raccolta di informazioni quanto più omogenea su tutto il territorio nazionale e quindi una migliore qualità del dato”.

Il documento di consenso contiene pertanto indicazioni di natura tecnica, esclusivamente orientative per una eventuale applicazione nelle realtà locali, finalizzate alla promozione di omogeneità di approccio su una tematica di comune interesse per i diversi sistemi regionali/provinciali.
“In un momento estremamente difficile per il Paese determinato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – conclude Nicastro – è fondamentale che vi sia sempre la piena operatività dei servizi sanitari e che non si verifichino episodi deprecabili come quelli recentemente riportati dagli organi di stampa”.
 
Secondo il Documento di consenso, tutti gli atti di violenza (verbale o fisica) dovrebbero essere segnalati utilizzando una specifica scheda di incident reporting per la segnalazione di aggressioni (Ssa), anche quelli per i quali vi sia il dubbio che l’evento sia legato a particolari caratteristiche del paziente che ne compromettano la capacità di giudizio. Si ritiene infatti di dover privilegiare la sensibilità dello strumento di reporting rispetto alla sua specificità. In altri termini è più importante ridurre al minimo i falsi negativi (cioè aggressioni non segnalate) anche se questo significa avere di qualche falso positivo in più (cioè non aggressioni segnalate);
 
E ancora, nel caso in cui gli esiti di un atto di violenza determino un infortunio sul lavoro, oltre alla segnalazione con Ssa, l’evento si configura come infortunio sul lavoro e, nei casi previsti, va comunicato o denunciato all’Inail. Infine se l’atto di violenza si configura come reato, oltre alla segnalazione con Ssa occorre procedere alla querela o denuncia all’Autorità Giudiziaria.

02 marzo 2020
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