Linee guida per la riduzione della spesa farmaceutica. La Corte d’Appello di Lecce conferma la priorità della buona pratica medica
Confermata la linea del giudice del Lavoro e rigettato il ricorso della Asl nel caso di un medico di famiglia accusato di avere prescritto troppo ossigeno a una paziente. “La finalità delle linee guida (da individuare nel risparmio di spesa) vanno contemperate con la buona pratica medica” e “nel caso di specie non sono emersi in corso di causa elementi che possano condurre a ritenere improntato a colo o colpa il comportamento del medico”, afferma la Corte d'appello. L’ORDINANZA E IL RICORSO DELLA ASL
25 OTT - Confermata non solo la buona condotta del medico di famiglia di Lecce accusato dalla Asl di avere prescritto troppo ossigeno gassoso, provocando quindi spese inappropriate. La Corte d’Appello di Lecce, sezione Lavoro Feriale, nell’Ordinanza che rigetta il ricorso della Asl contro la sentenza del Giudice del lavoro, ribadisce anche un importante concetto: “La finalità delle linee guida (da individuare nel risparmio di spesa) vanno contemperate con la buona pratica medica”.
Parole che assestano un altro duro colpo ai già contestati provvedimenti regionali che, per ridurre la spesa, dettano i paletti entro i quali i medici possono effettuare le prescrizioni.
La vicenda del medico di Lecce inizia da lontano, quando, nel 2015, il dottor Fasano si era visto decurtare dalla Asl, a titolo di risarcimento, 276 euro per 12 mensilità di stipendio (per un totale di oltre 3 mila euro), per avere prescritto, tra il 2013 e il 2014, in favore di una sola paziente, su indicazione dell’Utic di Casarano, bombole di ossigeno gassoso oltre le prescrizioni previste nelle linee guida in materia. Nella primavera del 2019 arriva però il giudice del Lavoro a difendere l'operato del medico, condannando la Asl a restituire l’importo oltre a interessi e rivalutazione.
“Al di là delle questioni relative al carattere cogente di tale linee guida e delle conseguenze derivanti da eventuali violazioni – si leggeva nella sentenza dello scorso aprile – si deve rilevare che essere sono finalizzate ad evitare sprechi, il che presuppone normalmente condotte reiterate e relative ad una pluralità di casi e di pazienti, apparendo invece difficilmente compatibile con prescrizioni nei confronti di un’unica paziente, tanto più ove si consideri che esse erano assistite da una espressa ‘autorizzazione utilizzo farmaco al di fuori delle indicazioni fornite dal ministero della Salute’”. Dunque, per il giudice, “trattandosi di un unico episodio e dati gli importi certamente non elevati del presunto ‘spreco’, non vi sono elementi per ritenere che vi sia stato dolo o colpa grave”.
Ma a preoccupare il giudice era soprattutto un altro aspetto: “Il medico potrebbe essere costretto a dover scegliere di non prescrivere un farmaco, pure ritenuto necessario o comunque utile per la cura di un paziente, per evitare trattenute sullo stipendio (così correndo però il rischio di eventuali azioni di responsabilità da parte del paziente)”. Per il giudice “ne consegue che una interpretazione così rigida e rigorosa del valore delle "linee guida" e degli effetti di eventuali violazioni delle relative prescrizioni o indicazioni - scrive il giudice - appare pericolosa rispetto alle esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. , potendo porre il medico di fronte a dubbi di difficile soluzione tra il timore di responsabilità nei confronti dei pazienti (con la possibilità di eventuali eccessi della cd. "medicina difensiva") e rischi di trattenute sullo stipendio conseguenti a prescrizioni che egli ritiene necessarie nel caso di specie, ma non conformi alle linee guida”.
“È evidente quindi - afferma ancora il giudice - che un qualche margine di discrezionalità deve essere lasciato al medico e che la sua responsabilità personale può essere ravvisata solo in caso di dolo o di errore grave conclamato”.
Un concetto ribadito ora dalla Corte d’appello, che nella sentenza di rigetto del ricorso della Asl evidenzia, appunto, come “la finalità delle linee guida (da individuarsi nel risparmio di spesa) vanno contemperate con la buon pratica medica” e “nel caso di specie non sono emersi in corso di causa elementi che possano condurre a ritenere improntato a dolo o colpa il comportamento del sanitario”.
25 ottobre 2019
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